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Ottobre 2021

Ci capita di venire interpellati sulla corretta disciplina Iva da applicare agli interventi ricompresi nei concetti di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.

Sia nella fase di apposizione del visto di conformità necessario alla cessione o allo sconto in fattura dei bonus fiscali correlati alle opere edilizie sia nella fase preliminare ad esse quando i lavori stanno per prendere il via.

Sempre più spesso, i fornitori chiedono al committente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia lo stesso cliente ad indicare quale aliquota iva applicare in relazione all’intervento, facendo assumere loro la responsabilità di quanto dichiarano.

Questa dichiarazione molto spesso viene rilasciata più sulla base dell’intuito del committente che non di riferimenti normativi precisi, quindi è bene sempre interpellare il proprio consulente al fine di non far commettere errori al fornitore, errori che poi si ripercuotono anche nei bonus fiscali correlati e potrebbero creare problematiche in futuro.

Fiscalmente la normativa Iva si differenzia sostanzialmente in base al titolo abilitativo sulla base del quale si svolgono gli interventi.

Il trattamento Iva si distingue principalmente fra restauro risanamento e ristrutturazione da una parte e manutenzione ordinaria e straordinaria dall’altra, ai sensi delle definizioni date dalla disciplina del DPR 380/2001.

Molto spesso si tende ad estendere l’applicazione della aliquota generica al 10% impropriamente, senza chiedersi il tipo di prestazione di servizi/cessione di beni a cui si debba fare riferimento.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria ad esempio, quelli più frequenti sulla base del titolo abilitativo necessario per le opere di riqualificazione energetica Superbonus 110%, la disciplina iva di riferimento per la cessione di beni è sempre quella dei beni significativi e consente invece l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% solo per la manodopera.

Per quanto riguarda l’individuazione di detti beni significativi, il D.M. 29.12.1999 propone il seguente elenco tassativo: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.

Come sappiamo ascensori, infissi, caldaie e condizionamento sono tutti beni interessati e agevolati dalla disciplina Superbonus 110%, e l’aliquota iva ridotta quindi non può essere applicata indipendentemente a tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni oggetto del documento fiscale, ma solo fino a concorrenza del valore dei beni rispetto alle prestazioni di servizi ad essi accessorie.

A titolo esemplificativo:

valore imponibile serramenti: 100 euro

valore imponibile installazione: 50 euro

Errata applicazione disciplina iva:

  1. 150 euro+ iva 10%
  2. totale fattura 165 euro
  3. credito imposta 181,50

Corretta applicazione “disciplina beni significativi”:

  1. 50euro+iva 22% eccedenza serramenti
  2. 50euro+iva 10% serramenti fino a concorrenza manodopera
  3. 50+iva 10% installazione/manodopera
  4. totale fattura 171 euro
  5. credito imposta 188

Con questi importi chiaramente la differenza è minima, ma immaginiamoci cosa vorrebbe dire sottovalutare il problema ad esempio per un condominio di 20 unità con 46.000 euro di interventi trainati riferiti alla sostituzione degli infissi.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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