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Novembre 2020

La pandemia correlata al cd Covid-19 non accenna purtroppo a diminuire e con essa tutte le gravi conseguenze economiche che ne derivano. Mai come ora è necessario portare a conoscenza dei più che esistono nel nostro Paese degli strumenti che consentono ai soggetti non fallibili (lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, piccoli imprenditori, imprese agricole, imprese - società - associazioni che per dimensione non rispecchiano i requisiti della legge fallimentare, etc) di fuori uscire dalla situazione di SOVRAINDEBITAMENTO in cui versano.

Tali strumenti sono quelli previsti dalla L. 3/2012 che prevede essenzialmente tre procedure: il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione.

La l. 3/2012, anche nota col triste nome di “legge salva suicidi” nasce con lo scopo principale di ESDEBITARE il debitore e di immetterlo nuovamente nel mercato del lavoro. Difatti si è preso consapevolezza, come del resto accade da sempre in altri paesi europei, che è più conveniente per il sistema economico che sia data al singolo la possibilità di “mettere un punto” alla propria situazione debitoria, anche pagando solo parte dei debiti accumulati, e di ripartire (fresh start), e di creare nuova ricchezza tramite la c.d. “second chance”, la seconda opportunità.

Cosa è l’esdebitazione?  In parole molto, molto semplificate è l’azzeramento dei debiti. Esempio: se la proposta di rientro avanzata al Tribunale o ai creditori, a seconda se si tratta di piano del consumatore o accordo di composizione, ha durata quadriennale, allo spirare dei quattro anni il debitore cesserà di versare alcunché e i suoi creditori nulla potranno più pretendere. Ma soprattutto l’esdebitazione è certa al momento dell’omologa della procedura, cioè all’avvio della medesima. Ciò significa che quando il debitore inizia a pagare i propri creditori sa già che è esdebitato se si atterrà pedissequamente a quanto prevede la proposta.

Discorso diverso vale per la liquidazione, poiché allo stato attuale, per ottenere l’esdebitazione, va proposta, al termine della procedura, specifica istanza al Tribunale, vincolata al sussistere di alcuni requisiti.

Si segnala l’apertura di alcuni Tribunali nel riconoscere l’emergenza epidemiologica come causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni in generale.

Grandi cambiamenti sono in arrivo nel 2021: difatti dal 1° settembre del prossimo anno entrerà in vigore il Codice della Crisi in cui è prevista anche la nuova disciplina sul sovraindebitamento. Quest’ultima verrà in parte semplificata e snellita, prevedendo, ad esempio, che l’esdebitazione sia automatica anche in caso di accesso alla procedura di liquidazione, o che, rispettati i presupposti di legge, a quest’ultima possa accedere anche chi non ha nulla da offrire ai propri creditori a titolo di patrimonio liquidabile.

Vale la pena fare due IMPORTANTI precisazioni:

  • Accedere alla l. 3/2012 non significa accedere ad un condono tombale dove il passato viene cancellato a costo zero. Accedere alla legge sul sovraindebitamento significa accettare di prendere consapevolezza della propria integrale esposizione debitoria ed individuare un compromesso per affrontarla, continuando ad essere garantite le esigenze essenziali per la sopravvivenza del debitore. Il debitore, comunque, non viene lasciato a se stesso, ma sarà in questo processo guidato dal Gestore e dal proprio avvocato.
  • Essenziale in questa materia è rivolgersi ai soggetti competenti. Gli unici, probabilmente, che possono supportare adeguatamente i debitori sono gli OCC, Organismi di Composizione della Crisi, che sono iscritti all’apposito Albo del Ministero della Giustizia. Gli OCC sono a loro volta costituiti da professionisti, i GESTORI DELLA CRISI, per lo più dottori commercialisti ed avvocati, che sono adeguatamente formati ed aggiornati in materia. Il consistente obbligo di aggiornamento specifico è previsto dalla legge ed è preclusivo del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco. E’ essenziale diffidare da chi, spacciandosi come semplice “esperto in materia” propone delle pre-analisi a costi elevatissimi (3/4/5.000 Euro) poiché spesso portano ad un enorme spendita di tempo e a scarsissimi risultati.

Per qualsiasi approfondimento, chiarimento o consulenza in materia è possibile rivolgersi allo Studio via mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) telefono (0424881079) e chiedere della Dottoressa Chiara Stefani, Gestore dell’O.C.C. dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

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