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Settembre 2020

I controlli fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria nel mondo dell’e-commerce sono nell’ultimo periodo aumentati in termini di frequenza, complice anche l’innalzamento del numero di transazioni nel mercato digitale ed in generale la maggiore attenzione post pandemia posta dai media al mondo dell’on line. Esistono una serie di linee guida sui controlli posti in essere da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, le quali al contempo fungono da parametri comportamentali per l’imprenditore accorto nella gestione e che vuole evitare spiacevoli sorprese.

Un punto a favore delle realtà che vendono on line è costituito dalla tracciabilità dei pagamenti del cliente, il quale abitualmente sceglie questa forma di pagamento quando compra in rete, e che è quella più facilmente riscontrabile da parte degli enti verificatori. Sulle transazioni tracciabili deve essere gestito e basarsi quindi il proprio impianto amministrativo e contabile, con giustificativi per ogni transazione ed un sistema improntato alla possibile ricostruzione futura, in particolar modo delle pratiche di reso.

Enti verificatori che però grazie alla numerosità delle transazioni tracciabili e grazie ai rapporti istituiti dagli enti finanziari con l’anagrafe tributaria, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione periodicamente gli incrementi dei saldi attivi di conto corrente dei contribuenti, hanno anche modo di evidenziare i soggetti potenzialmente più rischiosi e confrontare la concordanza fra i dati fiscali ottenuti in sede di dichiarazione annua o periodica ai fini delle imposte dirette e indirette con quanto emerge dalle transazioni.

In sede di accertamento basato su indagini bancarie, ai sensi del 32 dpr 600/72, ricordiamo che l’Agenzia ha la possibilità di presumere la disponibilità di somme non solo nei conti correnti diretti dell’attività, ma anche in quelli cointestati o di soggetti terzi legati all’attività stessa, quindi ad esempio conti personali dei soci negli affari della società. Rimane comunque la possibilità di fornire prova contraria da parte del contribuente, prova che va intesa come giustificazione analitica del singolo movimento e non giustificazione di massima o dell’ultim’ora.

Altra modalità di reperire informazioni da parte degli Uffici si rifà all’invio di questionari al contribuente o addirittura alla visita presso i locali nei quali opera abitualmente.

All’attività e-commerce vengono poi applicati anche i cosiddetti accertamenti analitico induttivi, ovvero quelli nei quali l’Amministrazione Finanziaria parte da un dato numero quantitativo rinvenuto dalla contabilità o comunque da dati contabili fisici tangibili relativi all’attività per presumere un occultamento di reddito o una sovrastima dei costi deducibili.

Esempio banale può essere il sostenimento di n. costi di trasporto su vendita al quale non corrispondono n. transazioni tassabili portate a ricavo.

Ultima tipologia di accertamento, la più penalizzante, è quella induttiva, ovvero quella che può scaturire solo in presenza di gravi lacune dal punto di vista contabile amministrativo e fiscale, le quali danno adito all’Amministrazione Finanziaria di presumere determinate soglie di reddito o di ricavi maturati e non dichiarati anche senza una ricostruzione precisa e concordante, impiegando una ricostruzione del tutto discrezionale basata su semplici informazioni in possesso degli Uffici.

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il mondo del commercio on line, come qualsiasi altra impresa o attività commerciale, deve rispettare una corretta gestione contabile e fiscale al fine di scongiurare o semmai saper gestire con efficienza eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che come sappiamo è sempre attenta ai trend e alle realtà maggiormente in crescita e sulla cresta dell’onda.

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