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Agosto 2020

Ne sentiamo parlare da mesi, dopo l’emergenza sanitaria si sono susseguiti decreti, provvedimenti attuativi e ancora oggi vengono forniti quotidianamente chiarimenti dagli enti interessati: stiamo parlando delle agevolazioni fiscali relative all’efficientamento energetico, cosiddetto superbonus 110%, introdotto dal DL 34/2020 per determinate spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021.

Col presente intervento non si intende trattare esaustivamente e tecnicamente tutta la disciplina normata, la quale non può che fare riferimento al testo di Legge e deve essere contestualizzata alla specifica situazione del contribuente, ma fornire un quadro d’insieme e di sintesi sull’agevolazione e sulle modalità operative da porre in essere nella fase di avvio e di valutazione della stessa.

L’agevolazione riguarda due insiemi di interventi fra loro differenti per natura: distinguiamo infatti fra interventi trainanti e interventi trainati i lavori che si potranno svolgere al fine di ottenere le agevolazioni.

I trainanti sono quelli imprescindibili, e per poter avere diritto al 110%, deve essercene almeno uno di questa tipologia; i secondi, trainati, anziché dare diritto ad un’agevolazione al 65 o 50% in dieci anni, come prevedeva originariamente l’eco bonus che rimane comunque in vigore e come comporterebbe l’intervento se svolto singolarmente, verranno equiparati e trainati appunto al beneficio massimo del 110% perché svolti contestualmente ad un intervento trainante.

Attenzione però alle tempistiche di completamento dei lavori trainati, in quanto fra l’inizio e la fine dell’intervento trainante devono essere effettuati anche il pagamento e l’esecuzione di tutti questi lavori per i quali si intende ottenere l’estensione al 110%.

Attenzione anche al miglioramento di efficienza raggiunto con gli interventi in programma, che dovrà essere di almeno due classi energetiche e dovrà essere dimostrabile da un’attestazione di prestazione energetica precedente e successiva ai lavori che ne testimoni il raggiungimento.

Gli interventi trainanti che danno diritto al 110% sono:

  • interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, cosiddetto “cappotto termico”;
  • la sostituzione di impianti di condizionamento che producono riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda con particolari caratteristiche tecniche di efficientamento energetico;
  • gli interventi atti a migliorare la qualità dell’immobile dal punto di vista della prevenzione sismica.

Gli interventi trainati al 110% possono essere tutti quelli relativi all’efficientamento energetico, quindi isolamenti termici di vario genere quali schermature solari, sostituzione di infissi e serramenti ecc., l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici o l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Il bonus complessivo fra interventi trainanti e trainati consiste in una detrazione fiscale da utilizzare obbligatoriamente in 5 anni, senza la possibilità di riporto o richiesta di rimborso per il beneficiario committente dei lavori. Importante sarà quindi valutare la capienza sulla base della situazione reddituale del contribuente.

Tuttavia, è possibile, in alternativa all’utilizzo della detrazione, sia cedere il credito a terzi trasformandolo da detrazione in credito d’imposta per l’acquirente, sia farselo scontare in fattura direttamente dall’esecutore dei lavori che poi potrà utilizzarlo in compensazione o a sua volta rivenderlo.

La scelta eventuale fra cessione del credito (che può essere fatta anche ad una banca che si tratterrà una commissione per il servizio finanziario elargito, si parla del 10-15%) o sconto in fattura va comunque comunicata dal 15/10 con un’apposita procedura telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per poter completare correttamente uno di questi ultimi due passaggi, cessione del credito o sconto in fattura, sarà anche necessario ottenere due tipi diversi di certificazione/attestazione:

  • una relativa alle qualità tecniche dell’intervento che verrà rilasciata da ingegneri, architetti, periti o tecnici specializzati. L’intervento deve essere conforme in esito alle caratteristiche previste della norma e rispettare determinati parametri anche a livello di tariffe applicate;
  • la seconda fornita dai dottori commercialisti, caf o altri intermediari fiscali abilitati. Trattasi del rilascio del visto di conformità da parte di un professionista dotato di apposita assicurazione professionale, una sorta di check di affidabilità sulla spettanza dell’agevolazione fiscale e del credito da poter cedere, verificate tutte le condizioni da rispettare ed il possesso delle attestazioni tecniche di cui sopra.

Tutte le spese relative alle certificazioni/attestazioni saranno agevolabili alla pari dei lavori effettuati.

L’agevolazione spetta ai privati e solo per immobili residenziali, oltre che ai condòmini per i quali sussistono però limitazioni di spesa differenti in base al numero di unità e alla necessità del coinvolgimento delle aree comuni per gli interventi trainanti. Decide l’assemblea con maggioranza semplificata.

Per gli immobili residenziali sono escluse le unità abitative a1-a8-a9, ossia quelle di maggior pregio, quali ville, palazzi, castelli e simili.

Il recupero del patrimonio edilizio per i lavori di ristrutturazione rimane confermato al 50%.

Dopo questa rapida sintesi sulla disciplina, sintetizziamo ora i vari step operativi per l’avvio e la valutazione della procedura:

Consulenza mirata sulla convenienza e sullo sviluppo di interventi agevolabili SUPERBONUS 110% ai sensi del D.L. N.34/2020 “RILANCIO”

Fase preliminare alla consulenza e documenti richiesti per la stessa:

  • LISTA INTERVENTI DA EFFETTUARE;
  • PREVENTIVO DI MASSIMA DI SPESA PER CIASCUN INTERVENTO;
  • TIPOLOGIA DI IMMOBILE O CONDOMINIO;
  • DICHIARAZIONI ANNI PREGRESSI CHE CHIARISCANO SITUAZIONE REDDITUALE E FISCALE BENEFICIARIO;

Fase operativa della consulenza:

  1. CONVENIENZA CESSIONE CREDITO O UTILIZZO DETRAZIONE;
  2. ASSISTENZA NELL’INDIVIDUAZIONE DELL’ IMPRESA FORNITRICE ED EVENTUALE SUA DISPONIBILITA’ A SCONTARE GLI INTERVENTI IN FATTURA;
  3. ASSISTENZA NELL’INDIVIDUAZIONE DI UN TECNICO CHE RILASCI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRE E POST LAVORI E ATTESTAZIONE CONFORMITA’ DEGLI STESSI CON NECESSARIO MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI;
  4. INDIVIDUAZIONE PARTNER FINANZIARIO BANCA O SOGGETTO FINANZIATORE;
  5. RILASCIO VISTO DI CONFORMITA’ PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTI ABILITATI REGOLARMENTE ASSICURATI CON RC PROFESSIONALE LLOYDS LONDRA;
  6. INVIO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO DI SCELTA FRA CESSIONE O SCONTO IN FATTURA ALTERNATIVE O ANCHE CONTESTUALI ALL’UTILIZZO DELLA DETRAZIONE DEL COMMITTENTE DEI LAVORI.

 

Se vuoi essere accompagnato in tutto l’iter di lavoro per il bonus 110% invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto mail “SUPERBONUS 110%” o compila la form di contatto nel nostro sito www.studiostefani.it

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