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Luglio 2020

PREMESSA

L’art.105 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “decreto rilancio” prevede il finanziamento delle iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socioeducativi territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni nonché dei progetti di contrasto alla povertà educativa, attraverso un incremento pari a € 150 ML del Fondo per le politiche della famiglia 2020.

Il decreto-legge n. 34/2020, all’articolo 72, ha modificato gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

BONUS BABY SITTING/CENTRI ESTIVI

L’INPS con il Messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, ha chiarito le modalità di presentazione delle domande per poter usufruire del Bonus centri estivi e del bonus Babysitter fino a 1.200 euro o fino a 2.000 euro a seconda del richiedente.

La procedura telematica sul sito INPS per richiedere il BONUS si trova qui: Sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Si può accedere al servizio tramite:

- PIN INPS ordinario o dispositivo;

- SPID (di livello 2 o superiore);

- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In caso di utilizzo di pin ordinario, si precisa che, ai fini dell’accettazione della domanda, il pin dovrà comunque essere convertito in PIN dispositivo.

La domanda potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale al numero verde INPS 803164 da linea fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento.

Anche in tal caso l’utente dovrà avere il proprio PIN INPS.

L’importo del Bonus Babysitter ammonta a:

- 1.200 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, co.co.co, professionisti iscritti alla gestione separata o a casse private e agli autonomi AGO;

- 2.000 euro per i dipendenti pubblici dei settori sanità, sicurezza e ordine pubblico.

Il bonus può essere usato, anche, per pagare le iscrizioni ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

Potranno effettuare la domanda anche coloro che hanno già fruito del bonus del Decreto Cura Italia per un importo massimo di 600 euro o 1.000 Euro a seconda del settore di appartenenza.

ATTENZIONE! La misura è alternativa alla fruizione del CONGEDO COVID, ma la circolare INPS 17 giugno 2020 n. 73 ha precisato che:

  1. se il soggetto, all’atto della domanda, era già stato autorizzato ad un congedo covid fino a 15 giorni potrà beneficiare dell’importo residuo del bonus baby sitter/centri estivi pari a 600/1000 euro, a seconda della categoria lavorativa di appartenenza;
  2. se, invece, il congedo covid era stato autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta, nel rispetto del principio di “alternatività”.

Ovviamente se nessun congedo era stato precedentemente richiesto la misura spetta per l’intero (1.200/2000 Euro a seconda della categoria). Con riferimento all’altro genitore, poi, questi non deve risultare, alla data di presentazione della domanda, percettore di NASPI, o altro strumento di sostegno al reddito (es. reddito di cittadinanza), né essere disoccupato o non lavoratore. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Bonus Babysitter e centri estivi fino a 1.200 Euro

I soggetti che potenzialmente possono essere ammessi alla fruizione del bonus di 1.200 euro sono i genitori di figli di età non superiore a 12 anni (per figli con disabilità grave accertata non si tiene conto del limite di età):

- dipendenti del settore privato;

- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;

- lavoratori autonomi iscritti all’INPS (AGO o gestione separata);

- professionisti iscritti alle casse professionali (si consiglia di effettuare apposita comunicazione).

Il contributo ammonta a 1.200 euro per nucleo familiare, da usare per prestazioni di baby sitter, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.

Lo stesso contributo può essere usato anche per l’iscrizione dei figli a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia fino al 31 luglio 2020 anche alternativamente. Il bonus centri estivi può essere richiesto anche per più figli, ma sempre nel limite dei 1.200 euro per nucleo familiare.

Coloro che hanno già fruito in tutto o in parte del bonus Babysitter di 600 euro, previsto dal Decreto Cura Italia, potranno presentare una nuova domanda per l’importo residuo, ovvero fino al raggiungimento dei 1.200 euro.

Bonus babysitter e centri estivi fino a 2.000 euro

Il bonus Babysitter e centri estivi spetta (per nucleo familiare per un ammontare fino a 2.000 euro), ai seguenti lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato:

- Medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari.

- Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19.

Chi ha già presentato la domanda per la prestazione fino a 1.000 euro, potrà presentare nuova domanda e ottenere l’importo residuo.

Procedura bonus baby sitter

Il bonus è erogato direttamente dall’INPS mediante Libretto Famiglia.

Pertanto per usufruire della prestazione i beneficiari devono registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS. Allo stesso tempo sulla stessa piattaforma devono registrarsi come prestatori i soggetti che prestano i servizi di Baby sitter.

Una volta concesso il bonus, il genitore deve riscattare il bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda (appropriazione).

Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del bonus baby sitting covid 19 per il pagamento della prestazione. Entro il 31.12.2020 le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali.

La circolare INPS n. 73 ha precisato che possono essere remunerati col bonus baby sitter anche i familiari, purché non conviventi.

Si possono pagare le prestazioni di baby-sitting per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.

Procedura bonus centri estivi

Il bonus Babysitter può essere utilizzato anche per il pagamento dei centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia.

Nel caso si scelga questa opzione il genitore che presenta la domanda di accredito dovrà inoltre:

  • allegare alla domanda la documentazione comprovante l’iscrizione (es. ricevuta di iscrizione, fattura ecc.);
  • indicare i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020;
  • indicare l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere;
  • la ragione sociale e la partita IVA (o il codice fiscale), il tipo di struttura che ospita il minore.

Il bonus in questo caso è erogato mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale,
  • accredito su libretto postale,
  • carta prepagata con IBAN,
  • bonifico domiciliato presso le poste.

Il titolare del conto (IBAN) deve corrispondere al soggetto beneficiario.

Per importi superiori a 1.000 euro è necessario indicare un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto e fare un’altra nuova domanda.

La procedura prevede inoltre venga indicato il codice fiscale o la partita iva del centro estivo o della struttura prescelta, nonché il tipo di struttura scegliendo fra:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

La circolare INPS del 17 giugno ha aggiunto la voce centri diurni estivi, rispetto a quanto indicato nel messaggio del 5 giugno 2020, ed il nomenclatore LA5 pare essere quello dedicato alle attività sportive. Incertezza è comunque legata all’utilizzo di tali nomenclatori relativi agli “interventi e servizi sociali”, che nemmeno gli uffici preposti hanno ben identificato.

ATTENZIONE! Il bonus Babysitter per i centri estivi è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido. Pertanto laddove le mensilità di giugno e luglio siano già state prenotate nell’apposita procedura non saranno rimborsate dando prevalenza alla prestazione legata all’emergenza, essendo la più conveniente.

 

 

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