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Maggio 2020

Per gli autonomi, i collaboratori ed altri soggetti titolari di partita iva e iscritti alla Gestione separata, l’art. 84 del Decreto Rilancio, recante “Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, riconosce anche per i mesi di aprile e maggio le indennità, seppur con una rimodulazione delle condizioni e degli importi.

Mese di Aprile

È confermata anche per il mese di aprile l’indennità di 600 euro ai seguenti soggetti:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020,
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Le suddette categorie, al fine di beneficiare di tale misura, devono rispettare le seguenti condizioni:

  1. devono essere iscritti alla sola Gestione separata Inps,
  2. non devono essere titolari di pensione,
  3. non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Mese di Maggio

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune categorie e con importi variabili.

Per gli iscritti alla Gestione separata Inps, l’indennità aumenta a 1.000 euro, a condizione che:

  • se collaboratori, il rapporto di lavoro sia cessato entro la data di entrata in vigore del Decreto,
  • se professionisti, si sia verificata una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; a tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600 euro, con esclusione degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO.

Sebbene questi ultimi siano esclusi nel mese di maggio dal bonus a carattere personale, l’impresa individuale o la società potranno avere accesso al nuovo contributo a fondo perduto, di importo variabile, qualora il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 risultino inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019.

Nuovi beneficiari

In più, con il nuovo Decreto Rilancio è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a nuove categorie (non previste dal Decreto Cura Italia) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In particolare:

  • ai lavoratori autonomi, privi di partita iva ed iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (in base all’art. 2222 c.c.) e che non abbiano alcun contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020,
  • agli incaricati alle vendite a domicilio, che nel 2019 hanno percepito tramite tale attività un reddito superiore ad euro 5.000, titolari di partita iva ed iscritti alla sola Gestione separata Inps in data 23 febbraio 2020.

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
  2. titolari di pensione.

È necessario presentare la domanda del bonus all’Inps.

Si precisa che tutte le indennità sopra elencate:

  • non concorrono alla formazione del reddito,
  • non sono tra loro cumulabili,
  • non sono erogate a chi percepisce reddito da pensione né sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie oltre alla Gestione separata Inps.

 

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