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Maggio 2020

Dal 2020 è possibile fruire di una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi eseguiti sulla facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone A e B (a tal fine è opportuno richiedere preventivamente certificazione al comune ove è sito l’immobile o al tecnico incaricato a seguire i lavori).

Per zone A e B del territorio si intendono quelle dei centri storici o quelle di prossimità ad esso, con una densità di edificazione pari ad almeno un ottavo del territorio complessivo.

Qualora l’intervento sia effettuato su un edificio non rientrante nelle sopra citate zone, il contribuente può avvalersi del bonus ristrutturazioni del 50% anziché del 90%.

Detta agevolazione è conosciuta come “bonus facciate” e ricomprende i lavori di restauro, pulitura, tinteggiatura delle facciate esterne o dei balconi.

Possono usufruire del bonus coloro che possiedono o detengono l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento oppure che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione (anche leasing) o di comodato registrato e sono in possesso del consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali (vale a dire i soggetti non titolari di reddito d'impresa) calcolano la detrazione in base al criterio di cassa, ossia fanno riferimento alla data di effettivo pagamento (che deve avvenire nel corso del 2020), indipendentemente dalla data di avvio dei lavori. Diversamente, le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (vale a dire i soggetti titolari di reddito d'impresa) calcolano la detrazione in base al criterio di competenza, ossia fanno riferimento alle spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di pagamento e di avvio dei lavori.

Il bonus come detto consiste nella detrazione utilizzabile in dieci anni del 90% della spesa sostenuta e si rivolge a privati, imprese, professionisti senza limiti massimi di spesa.

Per potere beneficiare del bonus è necessario rispettare le seguenti procedure:

- pagamento tracciabile, partita iva del beneficiario della disposizione e causale del versamento recante l’identificazione del tipo di intervento;

- possibilità di utilizzare lo specifico bonifico Poste e Banca per ristrutturazioni o risparmio energetico

- comunicazione all’azienda sanitaria locale dell’inizio lavori, tipo e luogo dell’intervento

- pratica Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti

Cumulabilità: gli interventi ammessi al bonus possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro (articolo 14 del Dl 63/2013) o di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 del Dl 63/2013). In tal caso il contribuente potrà avvalersi, per le stesse spese, di una sola di tali agevolazioni, nel rispetto degli adempimenti previsti per le varie misure premiali.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

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