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Ottobre 2018

Importanti novità stanno intervenendo in materia di compensazioni di crediti d’imposta. Infatti con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (L. 205/2017) il legislatore ha introdotto il nuovo comma 49-ter, articolo 37, D.L. 223/2006 che permette all’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino ad un periodo massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei modelli di pagamento F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio.

Tale nuova norma entrerà in vigore a partire dal prossimo 29 ottobre.

Il provvedimento direttoriale prot. 195385/2018 detta i criteri selettivi per la selezione dei mod. F24 che presentano profili di rischio:

  • Tipologia dei debiti pagati;
  • Tipologia dei crediti compensati;
  • Coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • Dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti a soggetti indicati nel modello F24;
  • Analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  • Pagamento di debiti iscritti a ruolo (disciplina art. 31, D.L. 78/2010.

Dai criteri selettivi si capisce bene che non ci sono limitazioni ai soli debiti e crediti che presentano i maggiori profili di rischio ma bensì la norma si riferisce a tutti i crediti e debiti (anche non erariali) che possono “transitare” nel modello F24.

Concretamente se al contribuente viene sospesa una delega di pagamento, allo stesso viene inoltrata dall’Agenzia delle Entrate un’apposita ricevuta che reca la fine del periodo di sospensione (che non può essere maggiore di 30 giorni, rispetto la data di invio del modello F24).

Durante il periodo di sospensione non viene effettuato alcun addebito sul conto corrente (in questo periodo di tempo il contribuente potrebbe, se lo ritiene necessario, richiedere l’annullamento della delega secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate). Sempre nel periodo di sospensione il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate tutti gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa.

L’esito delle verifiche può essere:

  • Positivo: se il credito risulta correttamente utilizzato oppure decorrono 30 giorni dalla presentazione della delega (silenzio-assenso), la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i versamenti contenuti si intendono effettuati alla data indicata nel file telematico d’invio;
  • Negativo: il credito non è stato correttamente utilizzato. L’Agenzia comunicherà lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone la motivazione. I pagamenti e le compensazioni si considerano non eseguiti. Il contribuente dovrà procedere al versamento degli importi dovuti unitamente a sanzioni e interessi.

Qualora si ritenga l’esito negativo e lo scarto della delega illegittimo, ad oggi, sembrerebbe che il contribuente abbia due rimedi concretamente possibili:

  • Pagare gli importi contenuti nella delega scartata illegittimamente senza avvalersi della compensazione e senza corrispondere sanzioni e interessi. L’Agenzia in questo caso potrà successivamente chiedere il versamento di sanzioni e interessi tramite avviso bonario, il contribuente potrà impugnare quest’ultimo atto e fare ricorso al giudice tributario contro l’annullamento illegittimo;
  • Pagare gli importi contenuti corrispondendo sanzioni e interessi di ravvedimento. Successivamente il contribuente potrà presentare istanza di rimborso per la restituzione delle somme versate a titolo di ravvedimento e a fronte dell’eventuale “silenzio rifiuto” dell’Agenzia delle Entrate, ricorrere al competente giudice tributario.

Unica cosa certa in questa fase iniziale di applicazione di questa nuova norma e che consigliamo ad oggi è di “spezzettare” le deleghe quando la compensazione si presenta come parziale, così da limitare il rischio di scarto della delega a quella di compensazione (il cosiddetto modello F24 a zero).

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