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Maggio 2017

Dall’introduzione avvenuta con il D.L. n. 223/2006 dell’utilizzo del canale Entratel nel caso in cui il modello F24 presentato contenesse compensazione tra uno o più debiti e uno o più crediti è passato oltre un decennio.

E’ di questi giorni l’intervento legislativo che apporta una sostanziale variazione alla disciplina, la quale interessa direttamente le aziende e gli imprenditori che sempre più frequentemente si fanno carico dell’obbligo di redigere oltre che pagare i modelli F24.

D’ora in avanti per loro sarà obbligatorio disporre dell’utenza telematica o affidarsi ad un intermediario abilitato.

Il comma oggetto della modifica è il 49 bis del sopracitato DL, rimane immutato il comma 49 invece.

Nella pratica la modifica sostanziale del decreto legislativo obbliga tutti i soggetti che intendono effettuare:

  • la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale trimestrale o mensile dell’imposta sul valore aggiunto;
  • la compensazione degli altri crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • la compensazione relativa alle ritenute alla fonte;
  • la compensazione relativa alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • la compensazione relativa all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta  

ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato comma.

Modificata anche la disciplina del visto di conformità, che prevede la riduzione da 15.000 a 5.000 della soglia al di sopra della quale l’utilizzo in compensazione orizzontale richiede obbligatoriamente il visto di conformità del professionista.

In caso le nuove disposizioni non siano rispettate, gli Uffici Finanziari recupereranno interamente il credito, procedendo all’ulteriore addebito delle sanzioni e degli interessi ad esso relativi.

Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo, la risoluzione 57/E/2017 si è espressa come segue «in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno prossimo venturo».

Per quanto riguarda le finalità della manovra l’Agenzia ha già esplicitato come la stessa voglia ottenere effetti finanziari positivi analoghi a quelli registrati in passato a seguito della prima introduzione di tali misure, quelle del 2006, dimostrando quindi di essere in primis intenzionata a recuperare gettito.

Beata sincerità.

 

 

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