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Maggio 2016

Siamo nel bel mezzo del periodo dell’anno che per eccellenza è dedicato al pagamento delle imposte. Siamo partiti il 16 giugno con l’IMU e la TASI, per proseguire a luglio con il pagamento delle imposte e contributi.

Non è raro però che per difficoltà economiche o per dimenticanza non vengano effettuati i relativi versamenti alle scadenze imposte dalla legge.

A questo punto come si può rimediare? L’istituto del ravvedimento operoso ci da una mano per evitare di pagare interessi e sanzioni in misura piena in sede di accertamento da parte dell’ente amministratore del tributo.

La Legge di stabilità 2015 ha modificato e ampliato i casi in cui è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, aggiungendo a quelli già previsti, nuove opzioni, con sanzioni ridotte, per chi spontaneamente sana errori e omissioni.

Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di diversi tipi di “perdono” che possono ridurre la sanzione ordinaria del 30%. Ve li riassumiamo:

  • RAVVEDIMENTO SPRINT: entro i 14 giorni successivi alla scadenza: pagando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo (prima riduzione, un decimo del 30% uguale al 3%; seconda riduzione, un quindicesimo del 3%, uguale al 0,2%). La misura varia dal 0,2% per il primo giorno di ritardo, fino al 2,80% per il 14° giorno di ritardo;
  • RAVVEDIMENTO BREVE: dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza, versando il 3% fisso, ossia un decimo del 30%
  • ENTRO 90 GIORNI: dal trentunesimo al novantesimo giorno successivo alla scadenza si dovrà applicare una sanzione pari a 3,33% fisso (un nono del 30%).
  • TRIMESTRALE: per le rate omesse dopo la prima, per concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l’accertamento (auto-concordato), adesione agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap, dal trentunesimo giorno fino al termine di scadenza della rata successiva, cioè, di norma, entro un trimestre. Anche per questi contribuenti, resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento sprint, breve o entro 90 giorni. La sanzione in questo caso è ridotta al 3,75% fisso, pari ad un ottavo del 30%,
  • LUNGO O ANNUALE: per imposte risultanti da dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, la sanzione è anche in questo caso pari al 3,75% fisso (ossia un ottavo del 30%).
  • BIENNALE: dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore (4,29% fisso ossia un settimo del 30%)
  • ULTRABIENNALE: dopo due anni dall’omissione o dall’errore 5% fisso (un sesto del 30%).

Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono dovuti anche gli interessi legali, fissati nella misura del 1% annuo fino al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% dal 1 gennaio 2015.

In sostanza ora è concessa la possibilità di ravvedersi senza limiti di tempo e la sanzione piena (30%) scatta solo nel momento in cui interviene l’accertamento del fisco.

Il ravvedimento è comunque precluso solo se è già stato notificato un avviso di accertamento o liquidazione oppure una comunicazione di irregolarità, c.d. avviso bonario, di cui agli art. 36-bis (controlli automatizzati) e 36-ter (controlli formali) del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva.

Novità di quest’anno il ravvedimento sarà ora possibile nel caso inizino accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (ad esempio inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, eccetera) delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza o qualora la violazione sia stata comunque constatata.

E’ bene sapere inoltre che la possibilità di ravvedimento lunghissimo (biennale e ultrabiennale) è applicabile solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per cui non può essere utilizzato per i tributi comunali (Imu, Tasi, Tari, Cosap, Tosap), per il diritto camerale, per il bollo, ecc.

Infine ci sembra giusto ricordarvi che comunque è meglio prevenire che curare! Quindi è bene prestare attenzione alle scadenze per evitare comunque spiacevoli aggravi!

 

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