Settembre 2020
Come oramai sappiamo e sentiamo da giorni, il D.L. 34/2020 ha introdotto il cosiddetto superbonus al 110% su determinati interventi di riqualificazione energetica per le abitazioni private ed i condomini.
Le tre opzioni a disposizione dei “committenti super agevolati” per avvalersi di una riduzione del carico fiscale o di un risparmio sui costi delle riqualificazioni che intendono sostenere sono la detrazione in cinque anni in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Per fruire della detrazione diretta, l’unico vero aspetto da valutare è la capienza ai fini Irpef delle detrazioni ottenute, e soprattutto se tale capienza si manterrà nel corso dei cinque anni di ripartizione del beneficio, in quanto qualora non fosse così la parte eccedente verrebbe persa.
Per quanto riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura, entrambe le ipotesi necessitano di adempimenti burocratici aggiuntivi rispetto alla classica detrazione, quali per esempio il visto di conformità che va rilasciato da un professionista abilitato (un commercialista, per esempio) che attesti la veridicità e quindi la cedibilità del credito. Senza il visto di conformità il credito non è né cedibile né scontabile in fattura.
L’ordine dei dottori commercialisti metterà a disposizione una check list ai propri professionisti di appartenenza con tutti gli aspetti documentali da valutare per rilasciare il visto.
Inoltre, il commercialista, o chi per esso, in qualità di intermediario dovrà inviare una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa la volontà e l’ammontare del credito che si sceglie di cedere o di farsi scontare. Tale comunicazione va presentata dal 15/10/2020 ed entro il 16/03/2021 per poter beneficiare della scelta fatta già nella prossima campagna fiscale.
Se la cessione del credito potrà essere oggetto di contrattazione, ovvero potrei cedere un credito dal valore di 80 per 65, ed optare per la parte rimanente per la detrazione diretta, così non sarà per lo sconto in fattura, il quale dovrebbe sempre riguardare il 100% dei lavori e di fatto azzerare la spesa dei lavori di riqualificazione del committente.
L’esecutore dei lavori, dal canto suo, scontando la fattura del 100% e non incassando di fatto nulla per il lavoro eseguito, incamererà un credito d’imposta pari al 110% della fornitura, credito che poi a sua volta potrà cedere o utilizzare direttamente.
Capiamo bene che in queste ipotesi è fondamentale, in sede preventiva ai lavori, predisporre un piano di intervento e di recupero che preveda già a monte l’istituzione di rapporti con fornitori interessati allo sconto in fattura o enti finanziari, banche o assicurazioni, le quali diano la propria disponibilità ad acquisire il credito maturato dal contribuente, sempre ovviamente qualora non voglia o possa utilizzarlo direttamente.
Il visto di conformità potrà essere rilasciato anche in stato avanzamento lavori, per un massimo di due visti antecedenti al completamento degli stessi, in modo che parte del credito complessivo sia già cedibile in corso d’opera. Anche questo aspetto può essere utile da valutare in fase preliminare, in ottica sia finanziaria che di finanziamento degli interventi.