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La disciplina fiscale del “Reshoring”

La disciplina fiscale del "Reshoring"

Marzo 2024

Lo scorso febbraio 2024, Assonime ha analizzato con circolare n. 4, la disciplina agevolativa del cosiddetto reshoring,  introdotta dall’art. 6 del D.lgs 209 del 2023.

Tale misura consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi.

Secondo quanto chiarito da Assonime, per fruire della detassazione occorre innanzitutto che si verifichi non solo l’avvio in Italia di un’attività produttiva, ma anche il contestuale disinvestimento della stessa nel Paese (extra UE e SEE), ove in precedenza esercitata. Il trasferimento deve inoltre avere carattere di novità con riferimento ad un determinato arco temporale, ovvero deve riguardare attività che non siano state svolte in Italia nei 24 mesi precedenti.

E’ chiaro, pertanto, che da un lato è necessario poter dimostrare il trasferimento effettivo in Italia di strutture preesistenti all’estero e, dall’altro, che si mira a scoraggiare eventuali comportamenti elusivi per i quali un soggetto potrebbe essere indotto a delocalizzare  temporaneamente  determinate attività, per farle subito rientrare in Italia con lo scopo di fruire del regime di detassazione.

A tal fine, nella stessa ottica antielusiva, la disciplina prevede un meccanismo di recapture, ovvero  l’Amministrazione finanziaria procede al recupero delle imposte non pagate per effetto dell’agevolazione, maggiorate degli interessi, se nei cinque periodi di imposta successivi alla scadenza dell’agevolazione (o 10 anni nel caso di grande impresa) il beneficiario trasferisce l’attività oggetto di reshoring al di fuori del territorio dello Stato.

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