Gennaio 2024
Dall’ 1/1/2024 anche le a.s.d. e le s.s.d. in regime 398 sono obbligate a emettere le fatture in formato elettronico, dicendo addio per sempre alle fatture cartacee.
Ma cosa significa questo per chi applica, appunto, la 398 e le agevolazioni dell’art 148 del Tuir e dell’art 4 del DPR sull’Iva?
Vuol dire che nei casi in cui viene emessa la fattura, per obbligo o facoltà, la stessa deve essere emessa in formato elettronico!
Ma quando, per questi sodalizi sportivi, è effettivamente necessaria la fattura?
- Per le quota associative degli associati delle ASD è sufficiente il rilascio di una ricevuta che ne attesti il pagamento (in caso di bonifico bancario parlante, cioè coi dati di chi versa e dell’oggetto del versamento, lo stesso può assolvere la funzione di ricevuta).
- sia nelle ASD che nelle SSD viene poi prevista la possibilità di incassare corrispettivi specifici (es. corsi di avviamento allo sport), cioè il corrispettivo della prestazione di un servizio a favore di un associato o tesserato della stessa a.s.d./s.s.d. o di un’altra asd/ssd affiliata alla medesima Fsn/Dsa/Eps. Fino al 30/6/2024 anche per tali entrate è sufficiente la semplice ricevuta che attesti l’entrata, trattandosi di operazioni fuori campo iva (ex art. 4, comma 4, d.p.r. 633/72). Dal 1/7/2024, l’abrogazione dell’art. 4, c. 4, legge Iva non permetterà più di considerare i corrispettivi specifici in regime di esclusione, ma tali operazioni verranno considerate “esenti Iva”.
- Se rimaniamo nel limite dei 400 mila euro di ricavi della “398”, vi è l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e della fatturazione, ad eccetto che per le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione e per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie. Significa che le fatture elettronico vanno emesse praticamente solo in questi casi e che se, ad esempio, l’ente sportivo gestisce un punto ristoro, non ha l’obbligo di avere un registratore telematico, in quanto è sufficiente riepilogare le entrate, di cui, quindi, bisogna tenere nota, nel registro Iva minori.
E per chi non applica il regime della 398, per scelta o per obbligo?
Rimangono sicuramente validi i punti a) e b), trattandosi di enti non lucrativi, ma tutte le altre operazioni commerciali andranno certificate con i corrispettivi telematici o con la fattura elettronica.
Rimane comunque da attenzionare la questione “esenzione Iva” dal 1° LUGLIO 2024, in abrogazione dell’”esclusione da Iva”.