Maggio 2023
Il diritto di accettare l’eredità è trasmissibile in virtù del disposto di cui all’art. 479 c.c..
La morte del chiamato all’eredità, dopo l’apertura della successione ma prima di un suo atto di accettazione, comporta che a favore dei suoi eredi si trasmetta il diritto di accettare l’eredità che il passaggio di tutti i poteri inerenti alla posizione giuridica del chiamato.
Le situazioni giuridiche di cui era titolare il de cuius, non possono che imporre un termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, ciò per evitare situazioni di prolungata incertezza.
Il termine è previsto in 10 anni a decorrere dal giorno di apertura della successione o dal giorno in cui si è verificata la condizione per la fattispecie di istituzione condizionale.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la nozione di patrimonio ereditario ha carattere universale e concerne tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius e si presta quindi a comprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi non potendosi escludere anche l’esistenza di una successione e conseguente apertura che venga caratterizzata solo dall’esistenza di debiti facenti capo al de cuius.