Maggio 2023
In determinate circostanze la legge prevede che l’accettazione dell’eredità possa farsi solo con beneficio di inventario, ciò a tutela dei diversi interessi coinvolti. In particolare le eredità devolute a minori, agli interdetti, emancipati ed inabilitati possono essere accettati soltanto con dichiarazione espressa di accettazione con beneficio di inventario.
Il sistema attualmente vigente nel nostro ordinamento giuridico a favore degli incapaci, prevede che l’accettazione dell’eredità compiuta a favore “della persona che non è in grado di provvedere ai propri interessi” dovrà essere effettuata seguendo le regole del beneficio di inventario.
L’accettazione dell’eredità viene considerato un atto di straordinaria amministrazione, per cui è necessaria la preventiva autorizzazione, il cui difetto comporta l’annullabilità dell’atto ai sesi degli art. 322, 377 e 396 c.c.. L’autorizzazione dovrà essere richiesta, in relazione a diversi soggetti il cui patrimonio deve essere tutelato.
La finalità di tutela per le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, è anche la ratio che ha portato all’introduzione della figura dell’amministratore di sostegno con la promulgazione della Legge n. 6 del 9 gennaio 2004. L’amministratore di sostegno è il soggetto che cura gli interessi della persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona, che non è in grado di provvedere ai propri interessi, ha la residenza o il domicilio, con decreto che dovrà contenere, tra le altre, l’indicazione degli atti che è autorizzato a compiere tra cui può rientrare anche l’accettazione dell’eredità.
Il disposto normativo contenuto nell’art. 473 c.c. impone poi l’accettazione beneficiata anche alle persone giuridiche, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti non riconosciuti.