Febbraio 2023
I commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023, introducono la c.d. regolarizzazione delle violazioni formali (di seguito anche solo regolarizzazione), in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), commesse sino al 31.10.2022.
Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, Iva e Irap e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.
È usufruibile da parte di tutti i contribuenti non solo dalle partite iva. Può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.
La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.03.2024.
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione, il cui termine ultimo, specifica l’Agenzia delle Entrate coincide con il 31.03.2024.
Laddove, entro il 31 marzo 2024, per “giustificato motivo” la rimozione dell’irregolarità non sia avvenuta, la regolarizzazione ha effetto se la rimozione viene poi effettuata entro un termine indicato dall’Ufficio, non inferiore a trenta giorni. La rimozione non andrà effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.
A titolo di esempio dovrebbero rientrare tra le violazioni definibili:
- L’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi intrastat;
- L’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- L’omissione o l’inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell’attività;
- L’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi (competenza), se la violazione non incide sull’imposta nell’anno di riferimento;
- La tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- La irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- L’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- La violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se la violazione non rileva neppure a fini reddituali;
- L’irregolare applicazione delle disposizioni inerenti il reverse charge;
- L’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria.
Sono invece ESCLUSE:
- L’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- L’acquisto di beni e servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare
- L’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- L’omessa presentazione dei modelli per gli studi di settore e Isa, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
- L’indicazione di componenti negativi indeducibili, ad esempio a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti;
- L’omesso esercizio delle opzioni con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis, poiché da tale violazione comporta il mancato accesso ad un regime opzionale oppure agevolato;
- La mancata comunicazione Enea nei termini di legge;
- L’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta;
- L’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
- L’omessa trasmissione della dichiarazione degli intermediari abilitati;
- gli errori collegati al visto di conformità;
- violazioni in tema di quadro RW.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’01.01.2023.
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, il comma 171 stabilisce, in deroga all’articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che sono prorogati di due anni i termini di decadenza previsti dall’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione. Come già precisato con la circolare n. 11/E del 2019, detta proroga opera per la semplice presenza delle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 ottobre 2022, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.