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I licenziamenti per motivi economici

I licenziamenti per motivi economici

Febbraio 2023

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste “in ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3 L. n. 604/66).

Rientrano in questa nozione tutti quei licenziamenti che si rendono necessari a seguito di modifiche organizzative volte a mantenere l’impresa competitiva.

Nel corso degli ultimi anni la Corte di Cassazione – superando precedenti orientamenti più restrittivi che ritenevano legittimo il licenziamento per motivi economici solo nel caso in cui l’azienda dimostrasse la necessità di procedere ad una riorganizzazione ed alla conseguente soppressione del posto di lavoro per far fronte a situazioni sfavorevoli non altrimenti risolvibili dal datore di lavoro – , ha confermato che, per la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, sia sufficiente la soppressione del posto di lavoro volto al conseguimento di una gestione aziendale più efficiente ovvero ad al conseguimento di una produttività più elevata, senza necessità di dimostrare la sussistenza di una crisi aziendale.

Nel rispetto del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), l’orientamento maggioritario ha stabilito che le ragioni poste alla base del licenziamento possono quindi derivare da modifiche organizzative anche solo dirette al risparmio dei costi o all’incremento della redditività dell’impresa, dovendo il Giudice limitarsi a verificare la sola effettività e sussistenza dei motivi di licenziamento addotti.

La Corte (sentenza n. 25201/2016) ha affermato che “la tesi dottrinale dell’extrema ratio, secondo cui la scelta che legittima l’uso del licenziamento dovrebbe essere socialmente opportuna e adottata solo nel caso in cui l’azienda non possa fare diversamente per sopravvivere, non è costituzionalmente legittima in quanto, se è vero che la Costituzione sancisce la tutela del lavoro come principio fondamentale del nostro ordinamento, non esiste un diritto al mantenimento del posto di lavoro senza limiti, tenuto, altresì, conto che l’art. 41 della Costituzione sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata e che il Giudice non ha il potere di sindacare le scelte dell’imprenditore nei profili di congruità e opportunità sostituendosi a lui.”.

L’onere della prova spetta comunque al datore di lavoro che, in caso di contenzioso, dovrà dimostrare:

  • L’effettività della soppressione di quella posizione lavorativa
  • Il nesso di causalità tra l’accertato motivo di licenziamento e la posizione lavorativa del lavoratore licenziato. La Cassazione con sentenza n. 36955 del 2022 ha riaffermato che per la legittimità del recesso, le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale, ovvero ad un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione della posizione lavorativa, soltanto così non risultando il licenziamento pretestuoso.
  • L’impossibilità di adibire lo stesso lavoratore ad altre mansioni (cosiddetto “obbligo di repêchage”

Nonostante l’orientamento giurisprudenziale tenga in considerazione la necessità dell’imprenditore di perseguire l’obiettivo di crescita ed efficientamento della propria organizzazione, anche a fronte di scelte dolorose, è sempre vene considerare che la decisione di procedere ad un licenziamento per motivi economici deve essere valutata con attenzione alla luce degli oneri probatori a carico del datore di lavoro

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