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Esterometro: nuove regole

Esterometro: nuove regole

Luglio 2022

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha modificato l’art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. 127/2015; tale modifica prevedeva l’introduzione a partire dal 1.01.2022 dell’obbligo per le operazioni da e verso soggetti non residenti, non stabiliti ancorché identificati, di comunicazione singola al sistema di interscambio SDI con il formato XML della fattura elettronica.

Per effetto di ciò cambiano i tempi per procedere all’invio dei dati:

  • per le operazioni attive (verso soggetti non stabiliti), deve avvenire entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi; nel caso in cui l’operazione sia documentata da fattura, si fa riferimento al termine di 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione.
  • per le operazioni passive (da soggetti non stabiliti), deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione della prestazione.

L’entrata in vigore di tale obbligo è stata differita dall’art.5 c.14-ter del DL146/2021 al 1.07.2022, cui è stata allineata l’entrata in vigore della disciplina sanzionatoria, posticipata all’1.07.2022 dall’art.13 del DL 73/2022; quest’ultimo decreto ha, inoltre, previsto l’abolizione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere con riferimento agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72 (operazioni non soggette ad IVA in quanto prive del requisito della territorialità), qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione (ci si riferisce, ad esempio, a fatture emesse da ristoranti o alberghi situati all’estero).

In conseguenza a quanto sopra viene soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”, il cui ultimo invio, che riguarda le operazioni effettuate nel secondo trimestre del 2022, dovrà essere effettuato entro il 22 agosto pv.

Altra conseguenza è che anche i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, si trovano a dover effettuare l’invio dei dati utilizzando le stesse modalità previste per la fatturazione elettronica.

Per le fatture attive si dovrà utilizzare il “tipo documento” TD01 con codice destinatario “XXXXXXX”; mentre per le fatture passive si dovrà creare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19, da trasmettere allo SdI.

In tema di sanzioni, in caso di omessa o errata comunicazione dei dati, dal 1.07.2022 la sanzione amministrativa prevista è di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di €400, che si dimezza se l’invio corretto avviene nei 15 giorni successivi ai termini di legge.

È possibile applicare la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, tramite ricorso al ravvedimento operoso, che deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in corso o entro un anno dall’omissione/errore.

Riassumendo, quindi, sino al 30.06.2022 restano in vigore le “vecchie” regole (periodicità trimestrale); dall’1.07.2022 ha avvio l’obbligo di trasmettere via SdI e con formato XML i dati delle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti all’interno del territorio nazionale, con l’eccezione sopra detta.

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