Giugno 2022
Con l’introduzione, avvenuta lo scorso 1° novembre, dell’obbligo di richiedere il DURC di congruità della manodopera alle imprese affidatarie, pena la decadenza dei bonus edilizi, il legislatore si è posto l’obiettivo di promuovere la regolarità contributiva.
Tale documento è obbligatorio quando l’ammontare dei lavori è pari o superiore a euro 70.000.
Il Durc può essere richiesto dall’impresa alla Cassa Edile / Edilcassa che in caso di regolarità lo rilascerà entro 10 giorni.
Il documento indica la quantità di manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori edili e certifica che sia remunerata adeguatamente rispetto alla tipologia di intervento effettuato.
Ci sono però altre importanti novità da tenere in mente con riferimento ai bonus edilizi; la prima introdotta il 21 maggio 2022 con il c. 43- bis dell’art 1 L.234/2021 che prevede l’obbligo per i lavori edili di cui all’allegato X al D.lgs. 81/2008 (eg. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione…) di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte delle imprese appaltatrici che dovranno indicarlo e certificarlo sia nelle fatture che nel contratto di appalto stesso.
Tale nuovo obbligo si applica sui lavori avviati successivamente al 27/05/2022, il cui importo è complessivamente superiore a euro 70.000 (parametrato al valore dell’opera complessiva, non solo al valore dei lavori prettamente edili).
L’obbligo non sussiste nel caso in cui non vengano impiegati dipendenti o con inizio dei lavori successivo a tale data ma affidamento dei lavori precedente, in quest’ultima fattispecie attenzione alla data certa però.
Come nel caso del Durc, il mancato rispetto di tale obbligo comporta la decadenza dei bonus edilizi. Da quanto si evince dalla circolare n. 19 del 27 maggio 2022, secondo l’Agenzia l’obbligo di indicazione del CCNL sussiste ai fini del riconoscimento dei bonus, non solo nel caso di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 DL 34/2020, ma anche nel caso di suo utilizzo tramite detrazione.
La seconda importante novità, invece opererà dal 2023 e prevede l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori, a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto siano in possesso della certificazione SOA.
Tale certificazione è rilasciata da organismi autorizzati ed attesta la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e comprova il possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.
Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni e viene emessa, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata.
Con riferimento ai bonus edilizi, tale obbligo riguarderà solo i lavori di importo superiore a euro 516.000; restano esclusi i lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 ai sensi dell’art. 10-bis del DL 21/2022.
Fortunatamente la misura entrerà in vigore a “steps” per permettere alle imprese e ai contribuenti di adeguarsi all’importante novità.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare agevolazioni fiscali, dovrà essere affidata:
- A imprese già in possesso dell’attestazione;
- A imprese che attestano la sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Successivamente, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2023 i lavori dovranno essere invece affidati solo a imprese già in possesso dell’attestazione.
Nel caso di contratti stipulati successivamente al 21 maggio 2022, in assenza della certificazione SOA, le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus, ma solo se sostenute entro il 31/12/2022.