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Informativa sulle erogazioni pubbliche: novità in tema di applicazione delle sanzioni

Informativa sulle erogazioni pubbliche: novità in tema di applicazione delle sanzioni

Aprile 2022

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 preve­­de specifici obblighi di informativa in ca­po ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Le modalità di adempimento si differenziano in base alla tipologia di soggetto obbligato.

I destinatari degli obblighi possono essere clas­si­ficati in tre categorie, che sono rie­pi­lo­­ga­te nella seguente tabella.

 

Ambito soggettivo di applicazione

Destinatari

Modalità
di pubblicazione

Termine per l’adempi­mento

Enti non commerciali

Associazioni di pro­­­tezione
am­bien­tale

Associazioni di consumatori

Associazioni, ONLUS e
fon­dazioni

Sui propri siti Internet o ana­lo­ghi portali di­gi­tali o pagina Facebook

Entro il
30 giugno

Cooperative sociali che svolgono atti­vità a favore degli stranieri

Sui propri siti Internet o analoghi portali digi­tali

Entro il
30 giugno

Imprese

Imprese soggette all’ob­­­bli­go di is­cri­­zione nel Re­gi­stro del­le imprese

Nella Nota integrativa del bilan­cio di esercizio e
del­l’e­­ven­­­­­tuale bi­­­­lancio
con­­­solidato

In sede di
re­da­­zio­ne
del bilancio

Soggetti che re­di­go­no il
bi­lancio in forma abbrevia­­ta

Sog­­getti non te­nu­­­­ti alla
re­da­zione della Nota in­te­gra­­­tiva

Sui propri siti Internet o sui por­­tali digitali delle as­­so­cia­zioni di ca­te­go­ria di ap­partenenza

Entro il
30 giugno

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le im­prese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aven­ti carat­te­re generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Pertanto, il beneficio economico rice­vu­to è oggetto dell’obbligo di trasparenza a pre­scin­­­dere dalla forma (sovven­zioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in na­tura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un edifi­cio pub­­blico a titolo gratuito).

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un re­gime generale (agevo­lazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che sod­disfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un cor­rispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto op­pure che so­no dovute a titolo di risarcimento.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rientra tra i vantaggi aventi “carattere generale” anche il contributo del cinque per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità in esame.

Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus

Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’e­mer­­genza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell’in­for­ma­ti­va in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.

Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati re­qui­si­ti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto “par­­ti­colare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle im­prese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non as­sume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Avuto riguardo alle imprese, la difformità del criterio di cassa previsto per l’adem­pi­men­to degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini del­­la reda­zione del bilancio d’esercizio potrebbe determinare problematiche applica­tive.

Erogazioni in natura

In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (es. fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’esercizio in cui gli stessi sono fruiti.

In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’eser­ci­zio di iscrizione del bene in bilancio.

Informazioni rilevanti e modalità espositive

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in for­ma schematica o ta­bel­lare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti in­for­mazioni:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali di­gi­tali riconducibili a soggetti terzi);
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione ricevuta;
  • il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribu­zio­ne.

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pub­bli­­ca­zione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può dichiarare ta­le circo­stan­za nella Nota integrativa o sul sito Internet, sen­za necessità di speci­ficare i dettagli dei benefici ricevuti.

Limite di valore che esclude gli obblighi di pub­bli­cazione

Gli ob­blighi di pub­bli­cazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’im­­porto mo­ne­tario di sov­venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia infe­rio­re a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Modalità di computo del limite

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovreb­be essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla sin­gola ero­gazione.

Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi eco­nomici ri­cevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della sin­­­gola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei van­taggi eco­­­­no­mici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di rife­rimento.

Pertan­to, se le somme ricevute da un medesimo soggetto sono pari o su­periori al li­mite, esse andrebbero rendicontate, anche se il valore della singola ero­gazione è in­fe­riore a 10.000,00 euro.

Regime sanzionatorio

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione rela­tivi alle ero­ga­zioni pubbliche com­por­­ta una san­zione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria del­l’a­dempimento agli obblighi di pub­bli­cazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ot­tem­perato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione am­ministrativa pecuniaria, si ap­pli­ca la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il bene­ficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

Termine per l’applicazione delle sanzioni

Il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2021” (con ciò riferendosi alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2020, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2021) è stato prorogato dapprima all’1.1.2022 e suc­cessivamente all’1.7.2022.

Il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022” (con ciò riferendosi alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2021, i cui obblighi informativi devono essere adempiuti nel 2022) è stato prorogato all’1.1.2023.

Termine per l’adempimento

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario pre­ce­den­te”.

Pertanto, fatto salvo quanto indicato in merito alla proroga del termine per l’appli­ca­zio­ne delle sanzioni, nel 2022 dovrebbero essere rendicontate le somme erogate nel 2021.

In particolare, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto:

  • da parte degli enti non commerciali e dalle cooperative sociali che svolgono atti­vità in favore degli stranieri, entro il 30.6.2022;
  • da parte delle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di ap­provazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021;
  • da parte delle imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digi­tali, entro il 30.6.2022.

Società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare

Posto che, come detto, la norma fa riferimento agli importi erogati “nell’esercizio fi­nan­­­zia­rio precedente”, il riferimento temporale per l’informativa sembrerebbe coinci­dere con il periodo amministrativo (e non con l’anno solare).

Pertanto, una società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che chiude, ad esempio, il periodo amministrativo il 30.6.2022, dovrebbe indicare in Nota inte­grativa le erogazioni ricevute dall’1.7.2021 al 30.6.2022.

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