Aprile 2022
L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
Le modalità di adempimento si differenziano in base alla tipologia di soggetto obbligato.
I destinatari degli obblighi possono essere classificati in tre categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.
Ambito soggettivo di applicazione
Destinatari | Modalità | Termine per l’adempimento | |
Enti non commerciali | Associazioni di protezione Associazioni di consumatori Associazioni, ONLUS e | Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali o pagina Facebook | Entro il |
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri | Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali | Entro il | |
Imprese | Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese | Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e | In sede di |
Soggetti che redigono il Soggetti non tenuti alla | Sui propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza | Entro il |
Ambito oggettivo di applicazione
Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.
Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rientra tra i vantaggi aventi “carattere generale” anche il contributo del cinque per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità in esame.
Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus
Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.
Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto “particolare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.
Modalità di rendicontazione
Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Avuto riguardo alle imprese, la difformità del criterio di cassa previsto per l’adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio d’esercizio potrebbe determinare problematiche applicative.
Erogazioni in natura
In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (es. fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’esercizio in cui gli stessi sono fruiti.
In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.
Informazioni rilevanti e modalità espositive
Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.
In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- i dati identificativi del soggetto erogante;
- l’importo dell’erogazione ricevuta;
- il periodo amministrativo di incasso;
- una breve descrizione della causale dell’attribuzione.
Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
Il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.
Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione
Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
Modalità di computo del limite
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.
Pertanto, se le somme ricevute da un medesimo soggetto sono pari o superiori al limite, esse andrebbero rendicontate, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000,00 euro.
Regime sanzionatorio
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.
Termine per l’applicazione delle sanzioni
Il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2021” (con ciò riferendosi alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2020, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2021) è stato prorogato dapprima all’1.1.2022 e successivamente all’1.7.2022.
Il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022” (con ciò riferendosi alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2021, i cui obblighi informativi devono essere adempiuti nel 2022) è stato prorogato all’1.1.2023.
Termine per l’adempimento
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”.
Pertanto, fatto salvo quanto indicato in merito alla proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni, nel 2022 dovrebbero essere rendicontate le somme erogate nel 2021.
In particolare, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto:
- da parte degli enti non commerciali e dalle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, entro il 30.6.2022;
- da parte delle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021;
- da parte delle imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2022.
Società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare
Posto che, come detto, la norma fa riferimento agli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”, il riferimento temporale per l’informativa sembrerebbe coincidere con il periodo amministrativo (e non con l’anno solare).
Pertanto, una società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che chiude, ad esempio, il periodo amministrativo il 30.6.2022, dovrebbe indicare in Nota integrativa le erogazioni ricevute dall’1.7.2021 al 30.6.2022.