Febbraio 2022
Nel contributo pubblicato sul nostro sito la scorsa settimana chiudevamo con un interrogativo, concernente la concreta applicabilità della nuova disposizione relativa all’obbligo comunicativo preventivo per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale agli enti no profit.
I chiarimenti sono arrivati il 27.1.2022 con la Nota dell’Ispettorato del lavoro prot. n. 109.
I chiarimenti sono stati riportati sotto forma di FAQ: eccoli!
- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “… il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale. - L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro
La Nota dell’Ispettorato del lavoro esclude dall’obbligo di comunicazione anche le società sportive dilettantistiche.