Novembre 2021
Segnaliamo l’ordinanza n. 29913 della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2021, in quanto chiaramente afferma che l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i seguenti soggetti.
Soggetti che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- siano i familiari coadiutori preposti al punto vendita;
- abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano oneri e rischi relativi alla gestione (no per soci di società a r.l. o preposti);
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in labi, registri o ruoli, ove necessario.
La Corte in sostanza afferma che la mera riscossione dei canoni di locazione di immobili di proprietà della S.n.c., non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o costruzione, non costituisce esercizio di attività commerciale, che rappresenta il presupposto necessario per l’iscrizione alla gestione commercianti.