Settembre 2021
Con la risposta ad interpello n. 562 del 26.08.2021 l’Agenzia delle Entrate dà un’interpretazione letterale degli art. 8 e 8-bis del dl 137/2020, che, nella parte in cui si riferiscono alle “imprese” escluderebbero del tutto gli enti non commerciali dal bonus locazioni per l’ultimo trimestre del 2020.
La possibilità per gli enti non commerciali di accedere al credito per l’ultimo trimestre 2020 restava ancora da confermare. L’art. 28, comma 4 del DL 34/2020 espressamente prevedeva l’applicazione del credito d’imposta (per i mesi da marzo a giugno 2020) anche “agli enti non commerciali” in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Gli art. 8 e 8-bis del DL 137/2020, nell’estendere il credito locazioni agli ultimi tre mesi del 2020, pur avendo fatto riferimento alle disposizioni dell’art. 28 del DL 34/2020 “in quanto compatibili” hanno però ridefinito il campo soggettivo di applicazione del credito limitando alle “imprese operanti nei settori di cui ai codici ateco riportati” negli allegati 1 e 2.
L’Agenzia delle Entrate specifica che a nulla vale il rinvio all’art. 28 del DL 34/2020, operato dal comma 2 dell’art. 8 del DL 137/2020, in quanto esso non può ampliare la platea dei beneficiari del credito per l’ultimo trimestre, che resta definito dal primo comma dell’art. 8 e, quindi, limitato alle imprese commerciali.
Non è ipotizzabile nemmeno la spettanza del credito per gli enti non commerciali che svolgano attività commerciale nell’immobile locato.
Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.