Luglio 2021
Non è possibile scegliere l’aliquota e la detrazione da applicare in ambito Sisma Bonus secondo la Prassi delle Entrate.
Questa la posizione dell’Agenzia nella risposta 410 del 16 giugno 2021.
Interpellati a tal proposito da un contribuente che voleva conoscere la fattibilità del Sisma Bonus ordinario ai sensi del Dl 63/2013 con aliquota all’ 85% in luogo del potenziato 110%, gli Uffici hanno stabilito che qualora sussistano i requisiti per poter fruire del SuperSismaBonus non ci sarebbero alternative e non vi sarebbe facoltà di scegliere di quale detrazione fiscale avvalersi .
La scelta fatta dal contribuente e tipicamente motivata e dettata da minori adempimenti, figure professionali coinvolte e minori rischi non risulta fattibile nel periodo di vigenza del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020.
La norma infatti estende ed eleva al 110% in questa specifica finestra temporale tutti gli interventi di cui al comma 1bis e 1septies dell’articolo 16, e non introduce una nuova e distinta agevolazione fiscale della quale potersi avvalere.
Diverso il caso di specie nel quale non sussistano le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla norma introdotta dal Dl. Rilancio, come per esempio in edifici non a destinazione residenziale, nei quali i lavori siano eseguiti da soggetti IRES o ancora destinati all’espletamento di attività d’impresa e o professionale.
In questi casi è chiaramente possibile rifarsi alla normativa sismabonus ordinario.
Questa posizione ferma sul 110% da parte dell’Agenzia per i contribuenti privati e gli immobili residenziali fa riflettere in esito a tutte quelle società di costruzione che hanno proposto e stanno proponendo ai potenziali acquirenti i bonus minori in luogo del 110%, proposta fra l’altro da sempre criticata dalla prassi, per una minore gravosità degli adempimenti ad essi correlati e che alla luce di quanto premesso potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.