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Verso l’attuazione della riforma dello sport

Verso l'attuazione della riforma dello sport

Aprile 2021

Sono giunte molte richieste di chiarimento in seguito alla pubblicazione dell’articolo relativo al regolamento CONI che statuisce che lo SPORT preveda contemporaneamente sia la didattica (insegnamento, introduzione alla disciplina sportiva) che l’agonismo (partecipazione gare, campionati, tornei). Mancando uno dei due presupposti potrebbe venire meno la qualificazione dell’ente come sportivo e, conseguentemente, le agevolazioni di cui gode il mondo dello sport.

Ci è stato dunque chiesto che cosa fare, soprattutto per il passato, se la propria organizzazione sportiva rispetta l’uno o l’altro.

Per ora possiamo dire che l’art. 90 della l. 289/2002, che ovviamente è norma gerarchicamente superiore a quella del Coni, prevede, al comma 18, che le associazioni e società sportive nei propri statuti devono prevedere: “l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive“. Perciò pare sicuro che la parola “comprese” costituisca un “di cui”, non un “e“.

Si rammenta che il comma 18 è stato abrogato dal D. Lgs 28 febbraio 2021, n. 36, che, salvo per alcuni articoli rimandati al 1 luglio 2022, entrerà in vigore al 1 gennaio 2022.

Nel  D. Lgs 36 potrebbe venirci in aiuto la definizione di “sport” fornita dall’art. 2: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto delle regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli“.

Scomponendo tale definizione possiamo dunque dedurre quanto segue:

1) lo sport è qualsiasi forma di attività fisica: la parola “qualsiasi” è fondamentale. Significa TUTTE le forme di attività fisica. Sembra dunque venga meno il famoso elenco delle attività considerate sportive emanato da Coni nel 2017;

2) lo sport deve essere fondato sulle regole: significa che gli enti sportivi devono iscriversi alle federazioni/enti di promozione sportiva e rispettarne le regole;

3) lo sport si svolge attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata: tale espressione non pare coerente con quella di cui al punto 2. Si attendono modifiche o chiarimenti;

4) lo sport ha come obiettivo l’espressione o il miglioramento delle condizioni fisiche e mentali, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni: la congiunzione “o” è rilevantissima! Significa che non sono necessarie entrambe, ma ne basta una.

Quindi, pur in attesa del provvedimento che regolerà il funzionamento del nuovo Registro nazionale delle attività sportive, atteso per il prossimo ottobre, potremmo essere ragionevolmente ottimisti nel ritenere che si vada verso una positiva evoluzione tale per cui possano essere ritenuti sportivi sia gli enti che fanno solo “didattica”, sia chi fa solo “agonismo” e ovviamente chi li fa entrambi.

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