Marzo 2021
L’interpello 175/2021 dell’Agenzia delle Entrate è tornato a regolare il caso di specie della demolizione con ampliamento in ottica 110%, con diversi spunti chiarificatori.
L’agevolazione fiscale introdotta dal DL 34/2020, sulla quale si susseguono quotidiani aggiornamenti di Prassi e normativa, costantemente monitorata dai professionsiti di Studio Stefani e Stefani Piana & Partners, richiede l’intervento del dottore commercialista per la consulenza fiscale e la redazione dei visti di conformità obbligatori per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Nel caso di specie esaminato dalle Entrate, quello di “demolizione e ricostruzione con ampliamento” è necessario scindere la parte agevolata relativa alla riqualificazione energetica da quella antisismica per chiarire il differente trattamento delle spese.
Serve inoltre porre molta attenzione sul titolo abilitativo col quale viene configurato l’intervento edilizio.
Diversamente dal caso di semplice ristrutturazione con ampliamento, nel quale tutte le spese che interessano la nuova porzione che va ad affiancarsi alla esistente (non demolita) non sono agevolate, nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento è stato chiarito che il 110% spetta anche sui volumi in eccesso rispetto al sedime di partenza purchè la ricostruzione sia fatta con criteri antisismici e dotata degli altri requisiti previsti dalla norma.
Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus, inoltre, sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico connessi al completamento dell’intervento, sempre nel limite massimo di spesa ammesso pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Attenzione, l’eccedenza a detto importo, non potrà fruire dei bonus fiscali inferiori.
Per quanto riguarda il beneficio fiscale potenziato al 110% per la parte di riqualificazione energetica invece, esso spetta esclusivamente sui volumi preesistenti ante demolizione, nonostante l’APE post operam debba considerare tutto l’edificio.
Ricordiamo inoltre, che perchè tale beneficio possa essere goduto dal contribuente sulla parte Sismabonus 110%, è comunque necessario che il permesso a costruire ed il titolo abilitativo ottenuti siano idonei a configurare l’intervento quale ristrutturazione edilizia in base alle vigenti disposizioni edilizie e non ad una nuova costruzione.
Negli immobili sottoposti a vincolo o siti in centri storici inoltre, l’ampliamento è sempre escluso.
I dottori commercialisti specializzati sul Superbonus 110% del nostro studio professionale, localizzato a Treviso, Bassano del Grappa, Montebelluna e Paese, rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.