Gennaio 2021
Studio Stefani si occupa della redazione dei visti di conformità per l’ottenimento del 110%, attraverso i dottori commercialisti che con esso collaborano, nei territori di Bassano, Montebelluna, Treviso e Paese.
Le ultime indicazioni di prassi relativamente al rilascio del visto di conformità chiariscono la necessità di essere dotati di una polizza professionale capiente in base al numero di incarichi gestiti, con risarcimento danni almeno di 3.000.000 di euro. Lo studio si è per questo attrezzato in tal senso.
Il visto di conformità in termini pratici operativi prevede un controllo formale e documentale del tipo di lavori svolti, della documentazione attinente e del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Praticamente il professionista si trova a certificare, in base alle sue competenze professionali, la spettanza o meno del credito. Per questo è fondamentale coinvolgerlo in corso d’opera degli stessi committenti o addetti ai lavori, per poterne definire assieme le reciproche attese e o tempistiche d’intervento.
Solo sulla base di questa assunzione di responsabilità è possibile poi optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Preventivamente al visto, la competenza e il rispetto invece dei parametri tecnici e di prezzo dei vari interventi deve essere attestata da un ingegnere, geometra, perito iscritto all’albo. Il visto di conformità del commercialista quindi, parte dall’analisi della documentazione relativa al contribuente, all’immobile, al computo dei lavori svolti ed infine delle attestazioni tecniche relative ad essi.
Diverso il discorso per la fruizione diretta del contribuente del bonus, nella quale per il commercialista è necessario esclusivamente valutare la capienza in termini di imposta lorda. Potrebbe però manifestarsi anche il caso di una capienza esistente nel primo anno di fruizione delle detrazioni del 110%, ma che poi venendo meno imporrebbe di valutare la cessione a dispetto dell’utilizzo diretto.
La normativa, permettendo anche la cessione del credito successiva al primo anno di fruizione delle detrazioni, sempre previa apposizione del visto di conformità, consente quindi di fare diverse tipologie di valutazioni correlate alla situazione soggettiva e oggettiva dei lavori.
Dal punto di vista operativo quello a cui stiamo assistendo nei casi gestiti o nelle prime consulenze d’orientamento è un progressivo abbandono delle soluzioni pre confezionate del “tutto subito, tutto facile e tutto a uno solo”, assegnando man mano gli incarichi in relazione alle rispettive aree di competenza, a soggetti affidabili e presenti sul mercato da diversi anni, disposti quotidianamente a mettere in discussione le proprie conoscenze per approfondirne i risvolti pratici, studiandoli.
In questa normativa, a maggior ragione che nel resto, non esiste un “giusto a priori”, si susseguono interpretazioni continue e talvolta anche contrastanti da fonti differenti, è necessario contestualizzare la normativa e le risoluzioni di tutti questi mesi al caso pratico operativo specifico ed operare con prudenza, collaborando in relazione ciascuno alle proprie competenze professionali, chi tecniche, chi operative, chi economico-finanziarie.
Diverse banche offrono la possibilità di pre caricare autonomamente tutta la documentazione su piattaforme on line che rilasciano pareri circa l’adeguatezza o meno di quanto effettuato per ottenere il visto e la detrazione.
Ma siamo proprio sicuri che sia il caso di arrivare al termine dell’iter operativo, senza possibilità di raffonto, per valutarne gli effetti e le possibili conseguenze?