Ottobre 2020
Chi, ad esempio, stesse progettando una cessione di quote sociali o di terreni potrebbe seriamente tenere in considerazione il termine del prossimo 15 novembre come termine ultimo per fare eseguire una perizia di stima del valore di tali beni. Entro questo termine la perizia dovrà essere asseverata dal tecnico nominato e il contribuente dovrà versare l’imposta sostitutiva dell’11% sul valore di perizia, o la prima delle tre rate annuali di pari importo (sulle due rimanenti si calcoleranno gli interessi al 3%).
Il termine del 15 novembre deriva dalla proroga ottenuta con la conversione in legge del “Decreto Rilancio”, che ha spostato di 46 giorni l’originaria scadenza del 30 settembre per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e per i terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data del 1° luglio 2020.
La norma è destinata a soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici, etc.).
Un aspetto che potrebbe rendere ancora più conveniente la rivalutazione è che se il soggetto ha in passato già rivalutato gli stessi beni, potrà scomputare dall’imposta sostitutiva che dovrà versare per effetto dell’odierna operazione, quella già versata in passato o, nel caso avesse in sospeso rate dalla precedente rivalutazione in quanto ancora pendenti, non è più tenuto a versarle.
Al contrario, però, qualora la nuova valutazione comportasse una diminuzione di valore della partecipazione, l’eccedenza di imposta sostitutiva versata non potrà in alcun modo essere recuperata.
ATTENZIONE! Va precisato che qualora il valore di perizia sia superiore al valore di cessione, tale maggior valore non può ingenerare in capo al cedente una minusvalenza che assuma rilevanza fiscale per il contribuente.