Settembre 2020
L’attività esercitata dalle Associazioni e società sportive dilettantistiche ha varia natura, è infatti normale per gli enti non commerciali svolgere anche attività commerciali per poter avere i fondi necessari per l’esercizio dell’attività sportiva.
È bene però ricordare l’importante distinzione tra attività commerciali “connesse” e “non connesse” agli scopi istituzionali dell’ente. Tale distinzione è fondamentale per la corretta contabilizzazione e tassazione dei ricavi, nonché per l’adozione del regime fiscale corretto.
Nel passato si è sempre ritenuto che il regime forfettario ex L. 398/91 fosse inclusivo di tutti i proventi commerciali conseguiti dall’ente associativo, con il risultato che ogni provento di natura commerciale non occasionale venisse trattato con i previsti forfait iva e redditi.
Non è così, la circolare 18/E/2018 ha specificato che l’applicazione del regime agevolativo di cui alla L. 398/1991 è, limitato alle sole prestazioni commerciali CONNESSE agli scopi istituzionali, quindi se l’associazione o società sportiva dilettantistica svolge anche un’attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato in argomento.
Per le attività commerciali NON CONNESSE quindi risulta necessario predisporre la separazione delle attività ai fini Iva e redditi con adozione della contabilità ordinaria o semplificata.
E’ quindi fondamentale che ogni associazione o società, che applichi il regime agevolato di cui alla l. 398/91, analizzi attentamente la natura delle proprie attività, al fine di verificare la corretta applicazione del regime forfettario, operando nel caso gli opportuni adeguamenti contabili.
Vediamo ora un elenco esemplificativo e non esaustivo di attività connesse e non connesse:
ATTIVITA’ CONNESSE:
- Attività che costituiscono il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza fine di lucro;
- Attività connesse agli scopi istituzionali di cui al comma 2, articolo 25, L. 133/1999 (2 eventi nell’anno nel limite di 51.645,69 euro), strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa (ad esempio: Somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadget in occasione dell’evento sportivo);
- Attività di formazione, didattica, di preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- Attività di mera somministrazione alimenti e bevande ovvero vendita materiale sportivo, strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l’ente è iscritto nel registro del Coni. La connessione deve essere assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all’interno della struttura ove si svolge l’attività sportiva (e non in spazi lontani da essa o in tempi diversi) e senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato.
ATTIVITA’ NON CONNESSE:
- Attività che NON costituiscono il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza fine di lucro. Ad esempio: Idromassaggio o bagno turco;
- Attività commerciali estranee agli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico, tra cui corsi per attività che non rientrano dell’ambito di discipline svolte dal Coni. Ad esempio, l’Asd calcistica che organizza corsi di ginnastica per anziani o di motricità per bambini;
- Attività svolte con l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato: ad esempio la vendita di beni e servizi utilizzando anche mezzi pubblicitari;
- Attività di ristorazione (non mera somministrazione alimenti e bevande). Si ha attività non connessa anche qualora la somministrazione di alimenti e bevande avvenga in orari ove l’impianto sportivo risulti non operativo.
È facile comprendere come non sempre sia chiaro distinguere e classificare l’attività svolta dall’ente, dato anche i diversi livelli di organizzazione e la molteplicità di situazioni esistenti nella realtà.
L’analisi dell’attività commerciale dell’ente va quindi svolta e monitorata con la massima attenzione, poiché nel caso siano presenti sia attività connesse che non connesse, si vengono a creare situazioni molto complesse, con la conseguente, necessaria predisposizione della contabilità analitica, la cui applicazione pratica pone in essere non pochi problemi operativi, tra cui in primis la necessaria separazione delle attività ai fini Iva e Ires.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.