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Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni parte II

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni parte II

Maggio 2020

Credito d’imposta per l’aumento di capitale sociale e presenza di perdite nel bilancio 2020

Riferimento art. 26 DL Rilancio

Al fine di agevolare la patrimonializzazione delle società, è previsto un credito d’imposta per le società che nell’anno 2020 eseguono un aumento di capitale sociale a pagamento e nel contempo realizzano una perdita per l’esercizio 2020.

Requisiti

Al fine di poter usufruire del credito le società devono presentare i seguenti requisiti:

  1. Configurarsi in forme giuridiche quali società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, comprese le semplificate, società cooperative, società europee di cui al regolamento CE n.2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE n.1435/2003, con sede legale in Italia. Sono escluse le società che svolgono attività nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
  2. Aver riportato nell’anno 2019 un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (nel caso di gruppo societario, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, con esclusione di quelli realizzati infragruppo).
  3. Aver subito una riduzione dei ricavi, a causa dell’epidemia COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto ai ricavi conseguiti nei mesi di marzo e aprile 2019 (nel caso di gruppo societario, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, con esclusione di quelli realizzati infragruppo).
  4. Aver deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento. Inoltre, l’aumento di capitale deve essere integralmente versato.
  5. Alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.
  6. Si trova in una situazione di regolarità contributiva e fiscale.
  7. Si trova in regola con le disposizioni in materia di normativa urbanista, ambientale, del lavoro e della prevenzione degli infortuni.
  8. Non abbia ricevuto aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
  9. Non si trova nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 D.Lgs n.159/2011.
  10. Non sia intervenuta, negli ultimi 5 anni, una condanna agli amministratori per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Credito d’imposta

A seguito della chiusura del bilancio per l’esercizio 2020, alle società, che rispettano le condizioni suddette, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale previsto al punto 4 e nei limiti quantitativi previsti per all’accumulazione delle agevolazioni (rif. art. 26 comma 20 DL Rilancio).

Si evidenzia che la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1°gennaio 2024 da parte della società, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito spettante potrà essere utilizzato in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Inoltre, tale credito non concorre ai limiti quantitativi previsti per le compensazioni.

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