Maggio 2020
L’art. 25 del Decreto Rilancio era uno di quelli maggiormente attesi riferendosi ai tanto acclamati e discussi contributi a fondo perduto.
Trattasi di contributi in conto esercizio, non tassabili, che verranno erogati agli aventi diritto in seguito ad istanza telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dai decreti attuativi di prossima emanazione.
A chi spettano?
Imprese, lavoratori autonomi e titolari di partita IVA con reddito agrario.
Chi è escluso?
Imprese con ricavi/compensi nel 2019 superiori ai 5 milioni;
Attività cessate al momento di presentazione dell’istanza telematica;
Professionisti iscritti alle casse previdenziali private;
Soggetti che hanno percepito il “bonus INPS” di 600 euro (ad esclusione di commercianti e artigiani per i quali il contributo spetta comunque nonostante l’indennità).
Requisito di accesso
Ffatturato di aprile 2020 inferiore al 66,666% (due terzi) del fatturato di arile 2019 (si guardano le date di effettuazione delle operazioni, quindi la data della fattura/data corrispettivo/ data ddt per le fatture differite)
Come si calcola?
- Con ricavi/compensi 2019 da 1 a 5 milioni: contributo pari al 10% della riduzione fatturato aprile 2020-aprile 2019
- Con ricavi/compensi 2019 da 400.000 euro a 1 milione: contributo pari al 15% della riduzione fatturato aprile 2020-aprile 2019
- Con ricavi/compensi 2019 inferiori a 400.000 euro: contributo pari al 20% della riduzione fatturato aprile 2020-aprile 2019
ESEMPIO PRATICO “caso c” con ricavi totali del 2019 inferiori a 400.000 euro:
Fatturato aprile 2019, 40.000 euro – Fatturato aprile 2020, 20.000 euro
Differenziale fatturato 20.000 euro
Riduzione 50% è superiore alla riduzione minima del 33,333%, quindi spetta il contributo nella misura di: 0,20*20.000= 4.000 euro
In qualsiasi caso il contributo minimo sarà di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti, anche laddove il calcolo di cui sopra desse contributi di importo inferiore.
Stessa soluzione, col minimo del contributo di 1.000 e 2.000 euro spettante, anche per chi ha iniziato l’attività dal 1/1/2019 e non dovrebbe essere assoggettato a nessuna quantificazione o calcolo ma percepire incondizionatamente detti importi.
Il pagamento del contributo avverrà direttamente su c/c indicato nell’istanza dal contribuente e da presentare telematicamente anche con delega all’intermediario abilitato.
Sanzioni applicabili dal 100% al 200% del contributo non spettante con implicazioni di carattere penale per i trasgressori.