Dicembre 2019
Ci troviamo ad analizzare l’operazione straordinaria di trasformazione da un’associazione sportiva dilettantistica ad una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata: questo tipo di operazione è divenuta abbastanza comune nella prassi operativa. Con il passaggio a SSDARL, gli associati ottengono la partecipazione ad una società dotata di autonomia patrimoniale perfetta.
L’operazione avviene in diverse fasi.
Verifica da parte di un revisore legale del nostro studio circa la consistenza del patrimonio dell’associazione. Il patrimonio, attraverso la perizia, deve essere tale da consentire in futuro col nuovo assetto societario il raggiungimento del capitale sociale minimo per la costituzione della società sportiva dilettantistica.
Di conseguenza lo scopo della perizia è proprio quello di giustificare e certificare che all’interno dell’associazione vi sia un patrimonio capiente e tale da giustificare l’operazione di trasformazione.
La perizia redatta dal revisore viene poi giurata presso il tribunale e andrà allegata all’atto di trasformazione. Precedentemente all’atto notarile, andiamo sempre a verificare che l’atto costitutivo dell’associazione sportiva trasformanda non precluda questo tipo di modifica alla veste associativa.
Deve obbligatoriamente essere assodato preliminarmente che questo tipo di operazione sia contemplata dall’ente fin dal momento in cui era stato costituito. Conseguentemente a questa verifica, il consiglio direttivo dell’associazione dovrà deliberare in merito all’operazione di trasformazione, mettendo in luce le cause che giustificano e che rendono opportuna la trasformazione.
In seguito, in sede di atto pubblico con la presenza del notaio si procede all’atto di trasformazione, al quale come abbiamo detto dovrà essere allegata la perizia. Una volta fatto ciò, vi sarà l’iscrizione presso la Camera di Commercio, grazie alla quale l’ente acquisisce la personalità giuridica. L’iscrizione scatta solo dopo un termine di 60 giorni, il cosiddetto termine di protezione.
La protezione è per i terzi, per i creditori che potrebbero avere ragione di opporsi all’operazione di trasformazione.
Chiaramente nel momento in cui fosse perfezionata subito, essa precluderebbe la soddisfazione di debiti precedenti in quanto cambierebbe completamente il regime di responsabilità degli associati.
Se nell’associazione questi rispondono infatti illimitatamente anche per le obbligazioni dell’associazione, successivamente alla trasformazione vi è una netta scissione tra il loro patrimonio e quello della società. Questo precluderebbe la possibilità dei creditori e dei terzi di vedere garantita e soddisfatta la loro posizione di credito come lo era ante modifica.
Scattato questo termine di sessanta giorni senza che nessun creditore si sia opposto o soddisfatti gli eventuali creditori contrari all’operazione di trasformazione, la stessa si può dire perfezionata.
Da questo momento la società sportiva dilettantistica pur proseguendo nel perseguimento delle finalità non lucrative e sportive tipiche dell’associazione sarà dotata di una veste giuridica completamente differente, con gli annessi adempimenti e obblighi del caso.
Sempre più frequentemente questo tipo di operazione è effettuata dalle associazioni sportive in quanto ovviamente sono diversi i benefici che apporta. In particolare, è bene ricordarlo, tutto questo avviene senza perdere i benefici dei regimi fiscali agevolati del settore sportivo.
Anche in seguito alla trasformazione l’ente trasformando potrà quindi continuare ad avvalersi per esempio del regime della Legge 398 del 1991. Per espressa disposizione della normativa infatti, la Legge 289/2002 ha fin dall’origine equiparato le Società sportive dilettantistiche alle associazioni sportive.