Dicembre 2019
Quando vogliamo dar vita ad un’associazione una delle prime domande da porsi è: “Quale tipologia di associazione vogliamo costituire? Quali caratteristiche dovrà avere? Vediamo di chiarire quest’oggi le principali differenze tra associazioni riconosciute e non riconosciute, e perchè optare per l’una o per l’altra scelta.
L’associazione è un’organizzazione collettiva privata, formata da una pluralità di individui che decidono di aggregarsi per perseguire una finalità comune, di natura ideale, o comunque diversa dall’esercizio di un’attività economica. Essa nasce per effetto di un accordo fra questi soggetti che si esplica mediante l’atto costitutivo e che si dotano di regole di funzionamento mediante uno statuto.
Svariate possono essere le finalità che persegue un’associazione, tra cui quella sportiva dilettantistica.
Associazioni Riconosciute
Entriamo nel vivo del tema, parliamo di associazioni riconosciute. Il riconoscimento, innanzitutto, non è un presupposto per l’efficacia giuridica dei patti associativi, ma si limita a conferire la personalità giuridica all’ente stesso.
La personalità giuridica consente la netta separazione dell’ente dalle persone associate e dai gestori ed, in pratica, implica che dei debiti dell’associazione risponde solo questa con il suo patrimonio.
L’iter per l’ottenimento del riconoscimento è però abbastanza lungo e complesso. Innanzitutto, è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato al raggiungimento dei fini dell’associazione, il cui ammontare dovrà chiaramente essere sufficiente e congruo a garantire il perseguimento di tali finalità.
La domanda per l’ottenimento del riconoscimento deve essere redatta per atto pubblico e presentata agli uffici della Regione, oppure presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo. Una volta eseguiti i necessari controlli, inoltreranno la domanda alla Presidenza della Repubblica attraverso il ministero competente.
Riassumiamo in breve quali sono le principali caratteristiche dell’ente riconosciuto:
- L’atto costitutivo di natura pubblica
- La registrazione dello Statuto presso l’ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate
- Il conferimento di un patrimonio legato all’ente che dovrà essere vincolato all’ente per tutta la vita dello stesso
- La presenza della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale perfetta, quindi della netta separazione del patrimonio dell’ente dal patrimonio degli associati che agiscono in nome e per conto dell’ente.
Associazioni Non Riconosciute
Passiamo ora a trattare le associazioni non riconosciute che, stante quanto anzidetto, sono quelle più diffuse sul territorio. Le associazioni non riconosciute non godono di autonomia patrimoniale perfetta, di conseguenza i soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente per gli obblighi assunti o di eventuali debiti contratti con terzi. Inoltre, non possono godere del beneficio della preventiva escussione del patrimonio, ovvero i creditori hanno la facoltà di pretendere ciò che gli spetta direttamente da questi soggetti.
Per questa forma organizzativa non è previsto alcun vincolo di forma giuridica nella redazione dell’atto costitutivo né controlli da parte dell’autorità amministrativa. Spesso però la registrazione viene ugualmente fatta al fine di ottenere il codice fiscale, che gli consente di operare con i soggetti terzi.
Vediamo quindi le principali caratteristiche dell’ente non riconosciuto:
- L’iter di costituzione è molto più snello: non è necessaria una forma particolare, è sufficiente anche un semplice verbale scritto tra le parti
- Non necessità di conferire alcun patrimonio
- I soggetti che agiscono in nome e per conto dell’ente sono solidalmente responsabili nei confronti dell’ente stesso o di eventuali creditori.