Dicembre 2018
Siamo nel mese di dicembre, ormai inoltrato, ed il nuovo anno è alle porte, come sempre con tante novità. Siamo tuttora in attesa dell’approvazione della Legge di Bilancio, sulla quale ci siamo già espressi nei precedenti articoli, benché non siano da escludersi eventuali modifiche al testo. Abbiamo cercato di sintetizzare più possibile nelle pagine di seguito gli argomenti d’attualità e le principali tematiche di fine esercizio, fondamentali per una corretta pianificazione e successiva attuazione delle strategie decisionali d’impresa nel corso del 2019.
STOP AL SUPER AMMORTAMENTO
Il disegno della Legge di Bilancio per il 2019 sembra escludere il superammortamento, eccezion fatta per i beni inferiori a 516,46 euro.
I suddetti beni inferiori al vecchio milione di lire saranno agevolati con un +50% se gli investimenti verranno effettuati nell’arco temporale 15 ottobre-31 dicembre 2019.
Tutte le attività di importo superiore a tale soglia perderanno l’agevolazione fiscale col nuovo esercizio.
Invitiamo pertanto chi avesse preventivato alcuni investimenti in beni strumentali per il 2019, ad elargire un acconto pari al 20% della spesa ed ottenere dal fornitore l’accettazione dell’ordine entro e non oltre il 31/12/2018, per poter prolungare il periodo dell’agevolazione fino al 30 giugno 2019.
Diversamente, ogni investimento in beni strumentali dal 1/1/2019 perderà il beneficio fiscale della deducibilità maggiorata del 30%.
Quanto detto vale anche per i beni in leasing, beni realizzati in economia internamente, beni realizzati mediante contratto di appalto a terzi.
IPERAMMORTAMENTO ANCORA PIU’ IPER, MA CON QUALCHE VARIAZIONE
L’iperammortamento per i beni strumentali altamente tecnologici e interconnessi alla struttura produttiva, cosiddetta industria 4.0, sembra, perlomeno dagli ultimi ragguagli, venga innalzato al 170%, partendo dall’iniziale beneficio confermato al 150%. Il beneficio spetterà fino al 2020 e solo per spese fino a 2,5 mln di euro. Oltre detta soglia le % di agevolazione sono ridotte come specificato in seguito. In particolare, la proroga interesserà gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il beneficio decresce in funzione del volume di investimenti; non spetteranno agevolazioni oltre la soglia di 20 milioni di euro di investimento. La maggiorazione si applicherà nella misura del:
-170% per investimenti fino al 2,5 milioni di euro (inizialmente era il 150%
-100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
-50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
OMAGGI NATALIZI
Come ogni anno è arrivato il periodo degli omaggi natalizi e si rende necessario un ripasso sulla relativa disciplina Iva.
Va fatta distinzione fra gli omaggi riguardanti l’attività d’impresa e beni-regalo extra caratteristici.
L’articolo 2 del DPR 633/1972 stabilisce che non sono considerate cessioni di beni le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’oggetto sociale di valore inferiore a 50€ o per i quali non sia stata detratta l’imposta in sede di acquisto o importazione.
L’art. 19 bis1 lett.h del suddetto decreto specifica inoltre come le spese di rappresentanza siano caratterizzate dall’indetraibilità dell’imposta, eccezion fatta per quelle inferiori alla soglia dei 50 euro.
Sintetizzando quindi le disposizioni dei due articoli sopra enunciati, se i beni omaggio non rientrano nell’attività d’impresa, la cessione gratuita sarà sempre fuori campo iva. Diverge il trattamento fiscale dell’imposta nel ciclo passivo di acquisto: l’iva risulta detraibile se il valore è inferiore ai 50 euro, indetraibile se il costo unitario è superiore a tale soglia.
Si specifica che nel caso di pacchi regali, il costo unitario inteso per la valutazione della soglia limite è quello complessivo del pacco e non di ciascun bene che lo compone.
Per quanto riguarda gli omaggi rientranti nell’oggetto dell’attività d’impresa, potendo l’impresa detrarre a monte l’imposta relativa a detti acquisti, in sede di cessione seppure gratuita, va ugualmente versata l’iva. Alternativamente sarà possibile richiedere al beneficiario dell’omaggio il versamento della sola imposta oppure rimanerne incisi scegliendo alternativamente una delle seguenti tre soluzioni: emettendo fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’iva, emettendo autofattura specifica per omaggi, annotando l’operazione in un apposito registro degli omaggi.
Come previsto dall’art. 13 co.2 del DPR 633/1972, la base imponibile ai fini iva per le cessioni gratuite suddette è costituita dal prezzo di acquisto o dal prezzo di costo in caso di beni prodotti internamente.
Per quanto riguarda le imposte dirette, i costi sostenuti ai fini della cessione gratuita di beni sono interamente deducibili se di importo inferiore ai 50€, diversamente concorrono nelle spese di rappresentanza deducibili quindi, ai sensi dell’art. 108 del Tuir se congrue ed inerenti, nel limite dell’1,5% del valore della produzione fino a 10 milioni dello stesso.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’imminente e dibattuto obbligo circa l’introduzione della fatturazione elettronica è alle porte. Cerchiamo di sintetizzare gli aspetti salienti emersi in questa fase “bollente” che precede l’entrata in vigore del nuovo adempimento.
Possiamo dire che fino al 30/06/2019 la trasmissione tardiva della fattura elettronica, purchè sia fatta entro i termini della scadenza della liquidazione iva, non comporterà sanzioni riguardanti l’omessa o tardiva fatturazione.
Dal 2019 le fatture cartacee permarranno esclusivamente per soggetti minimi e forfettari e verso i soggetti esteri, nei rapporti coi quali però, qualora si optasse comunque per la fatturazione elettronica seppure non sia obbligatoria, si sarà esonerati dal nuovo adempimento fiscale, il cosiddetto “esterometro”. Dal 1/07/2019 la fattura elettronica andrà obbligatoriamente emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, con obbligo di separata indicazione delle date identificative dei diversi momenti del rapporto (data di effettuazione dell’operazione, data di trasmissione entro il giorno n+10 dalla precedente) qualora non coincidessero.
Permane la possibilità di avvalersi della fatturazione differita elettronica, confermata come avviene ora per le cartacee entro il quindicesimo giorno del mese successivo. In quest’ultimo caso, sia l’emissione che la trasmissione debbono essere fatte entro tale termine. Essa è valida anche per i professionisti che infra-mese continueranno ad avvalersi degli avvisi di parcella.
E’ stato abolito l’obbligo di protocollazione delle fatture passive, il quale per scelta può essere mantenuto nonostante le nuove modalità elettroniche.
Possono essere portate in detrazione le fatture pervenute entro il giorno 15 del mese successivo, eccezion fatta per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente (a dicembre il momento di ricezione viene stoppato quindi all’ultimo giorno dell’anno).
Abolita qualsiasi comunicazione riguardante le fatture, cd. spesometro, sia per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica che per quelli esonerati (minimi e forfettari).
Relativamente alla pec o al codice destinatario, per i quali si sta assistendo ad uno scambio di corrispondenza pesante fra fornitori e relativi clienti, si segnala che qualora nella sezione “fatture corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate verrà imputata manualmente dal consulente delegato l’una o l’altra soluzione scelta dal contribuente, la stessa varrà di lì in avanti indipendentemente da ciò che il soggetto fornitore inserirà nel documento elettronico, essendo prevalente la scelta fatta dal contribuente nella sua area riservata e legata al proprio numero partita iva che sarà sempre presente in fattura. Si suggerisce comunque, ad adempimento in essere, di inserire nella contrattualistica e nella corrispondenza l’indicazione dei propri riferimenti elettronici.
Il codice destinatario convenzionale a sette 0, dovrà essere inserito per i documenti verso i privati o i soggetti minimi/forfettari ed anche per i committenti che non l’abbiano comunicato al fornitore. Qualora la fattura elettronica non venga correttamente recapitata al cessionario, lo Sdi notificherà all’emittente l’impossibilità di recapitare il documento al suo cliente, e sarà onere dello stesso cedente che ha emesso la fattura comunicare via mail, anche con copia analogica del documento, che la fattura in formato xml è disponibile nella sua area riservata.
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, per i quali rimane comunque in essere tutta la gestione del ciclo passivo d’acquisto, sicchè non possono certamente considerarsi esonerati dal nuovo adempimento.
L’obbligo di dotarsi del registratore fiscale telematico per tutti i commercianti al dettaglio con fatturato superiore ai 400.000 euro sarà il secondo appuntamento dell’anno, dal 1/7/2019 gli stessi saranno infatti obbligati all’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate attraverso i nuovi misuratori. La memorizzazione dell’incassato giornaliero, “conservazione dei corrispettivi”, potrà successivamente sostituire il registro dei corrispettivi. Per tutti i soggetti con fatturato inferiore alla suddetta soglia, l’obbligo scatterà dal 1/1/2020.