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Entrando nel merito della Circolare 18/E 2018

Entrando nel merito della Circolare 18/E 2018

Novembre 2018

Dopo la pubblicazione degli articoli riguardanti la circolare 18/E del primo agosto 2018, nostri, ma anche della stampa specializzata, siamo stati contattati da molte persone che hanno richiesto espressamente che valenza giuridica ha la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare ci è stato chiesto che cosa accade se l’Associazione non si adegua nel tenere il registro,  richiamato al punto 6.4 della circolare, dove andrebbero annotate analiticamente le entrate e le uscite di cassa, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione. Oltre, si dà per inteso, alla produzione della quietanza, la cui copia dovrà essere conservata dall’ente.

Sul punto possiamo certamente affermare che una circolare dell’Agenzia delle Entrate non è una fonte del diritto, ma rappresenta un documento di prassi. Inoltre essa non può introdurre adempimenti o sanzioni non già previsti dalla legge. La circolare non è vincolante né per il contribuente né per il giudice tributario come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (e, ad onor del vero, nemmeno per il singolo funzionario che firma l’avviso di accertamento. Il dipendente pubblico, in caso di non osservanza della circolare interna, eventualmente sarà oggetto di sanzioni disciplinari, pur rimanendo perfettamente valido l’atto di accertamento emesso).

In definitiva la circolare ha carattere puramente interpretativo. Tuttavia bisogna pure tenere conto che questa specifica circolare deriva da un “Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Coni” ed essendo quest’ultimo l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta, ovviamente la forza interpretativa del documento aumenta.

Per entrare nel merito del quesito formulato allo Studio, si può affermare che questo “nuovo” registro richiamato nel documento del primo agosto 2018, non è previsto da alcuna disposizione di legge e può essere considerato superfluo a condizione che venga emessa una ricevuta di incasso all’atto di pagamento della quota o del tesseramento e purchè siano adeguatamente tenuti e conservati i libri sociali (senza obbligo di vidimazione) da dove risultino i nominativi degli associati e siano aggiornate le liste dei tesserati alla FSN e all’EPS.

In sostanza riteniamo valga il principio di prevalenza della sostanza sulla forma come del resto la stessa circolare, per altri aspetti, ha fatto chiaramente intendere, per cui se le entrate istituzionali dei tesserati e degli associati sono facilmente evincibili da fonti diverse dal registro, nulla può essere contestato all’associazione o società sportiva dilettantistica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Per concludere vale la pena aggiungere che se l’ente sportivo ha la volontà e la forza organizzativa e finanziaria di adeguarsi al dettato della circolare, nulla potrà essergli contestato sul punto.

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