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Circolare 18/E: questioni connesse all’applicazione dell’art. 148, comme 3, del tuir – parte 2

Circolare 18/E

Settembre 2018

Continuiamo l’analisi della circolare 18/E dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne l’applicazione dell’art. 148, comma 3, del TUIR.

La circolare, attraverso la risposta a dei quesiti, tocca diversi aspetti inerenti all’applicazione del regime agevolativo dell’articolo in esame, in particolare:

– Prestazioni rese ai tesserati

Si conferma che la norma è applicabile, in caso di prestazioni conformi alle finalità istituzionali svolte sia in favore di associati sia di tesserati all’ente che ha provveduto al riconoscimento sportivo. Nei confronti dei tesserati non appare necessario il requisito della democraticità

– Scioglimento di un’associazione o società sportiva dilettantistica

La circolare specifica che l’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione anche sui trasferimenti di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito. Pertanto, l’imposta sulle successioni e donazioni si ritiene applicabile anche nel caso di devoluzione, in sede di scioglimento, del patrimonio delle asd e ssdarl.

Trattamento della devoluzione in capo all’ente che opera: quest’ultima assumerà rilevanza ai fini Ires e Iva, qualora i beni devoluti siano stati utilizzata nell’esercizio di attività commerciale. Per le società sportive dilettantistiche si applica la presunzione di commercialità di cui all’art. 81 del Tuir.

Trattamento della devoluzione in capo all’ente beneficiario: se quest’ultimo è un ente non commerciale i beni devoluti concorreranno alla formazione del reddito d’impresa se percepiti nello svolgimento dell’attività di natura commerciale, qualora, invece gli stessi vengano devoluti a sostegno dell’attività non commerciale che realizza scopi istituzionali, gli stessi non saranno, pertanto, assoggettati a imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Se il soggetto beneficiario è una società di capitali, i beni ricevuti concorreranno ai fini Ires alla formazione del reddito d’impresa.

– Recepimento negli statuti delle ssdarl delle clausole relative alla democraticità stabilite dall’art. 148 TUIR

Le Ssdarl non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell’art. 148 Tuir.

– Violazione degli obblighi concernenti la democraticità del rapporto associativo

La clausola della democraticità si intende violata, pertanto si decade dai benefici subordinati all’osservanza della clausola di democraticità, quando:

  • C’è mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee a informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
  • La presenza di diverse quote associative corrisponde una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
  • L’esercizio limitato del voto in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione di regolamenti, la nomina di cariche direttive.

L’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali o l’occasionale mancato inserimento elenco dei partecipanti nei verbali dell’assemblea non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti la decadenza dai benefici fiscali, se sulla base della valutazione globale dell’operatività dell’associazione, si garantisca il raggiungimento delle medesime finalità.

– Trattamento delle quote ricevute per garantire la custodia delle attrezzature e dei beni ed il ricovero degli animali

La circolare precisa che le quote percepite per suddette attività possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se ne siano connaturate ed essenziali all’attività principale svolta da tali enti.

– Promozione della pratica dell’attività sportiva

La pubblicizzazione dell’attività con moderni sistemi di comunicazione o le modalità di pagamento delle quote associative non rappresentano, da soli, elementi che, da soli, possono ritenere lo svolgimento di attività commerciali.

– Tardiva presentazione del modello Eas

Si precisa, inoltre, che l’invio tardivo del modello Eas esplica comunque i suoi effetti per il periodo successivo all’invio medesimo.

– Trattamento fiscale della cessione dei diritti alla prestazione sportiva dell’atleta

La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 148 Tuir, semprechè l’atleta abbia svolto nell’asd cedente un’effettiva attività svolta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.

In altri termini, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi finalità meramente speculative come in quello in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l’atleta sia stato sostanzialmente coinvolto nell’attività formativa e di crescita nell’ambito della pratica sportiva dilettantistica. In quest’ultimo caso la cessione assume rilevanza Ires nella misura in cui integri la realizzazione di una plusvalenza.

– Trattamento fiscale della cessione di diritti alla partecipazione al campionato

Potrà trovare applicazione la previsione agevolativa di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR a condizione che la cessione avvenga da parte di una associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro in favore di un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fine di lucro affiliate entrambe alla medesima Federazione Sportiva. È necessario che l’associazione che pone in essere la cessione continui comunque, seppur in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati.

– Quantificazione dell’Iva in sede di accertamento in caso di riqualificazione come commerciale dell’attività svolta

L’Iva dovuta dovrà essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall’associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività.

In sede di accertamento, qualora i competenti uffici dell’Amministrazione finanziario, ravvisino l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza in relazione alla portata e all’ambito applicativo delle norme tributarie, procederanno alla disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. 27.07.2000 n. 212.

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