Settembre 2018
Gli ultimi mesi sono stati di fermento per il mondo sportivo, c’erano nell’aria sentori di novità e modifiche sostanziali che potrebbero aver generato cambiamenti rivoluzionari nell’organizzazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Ma alla luce degli ultimi interventi normativi, cosa entrerà in vigore e cosa invece resterà “lettera morta”?
Due sono le principali novità salienti che non vedranno mai concretamente la luce: in primis l’abrogazione delle società sportive lucrative, le quali non potranno mai esistere e per chi si fosse già costituito in tale forma, dovrà continuare a fare attività come società commerciale, senza alcuna agevolazione fiscale.
Seconda importante abrogazione riguarda invece la qualificazione lavoristica delle prestazioni sportive quali collaborazioni coordinate e continuative. Tale dietrofront riapre però vecchie questioni irrisolte: a quali prestazioni possono essere riconosciuti i compensi a tassazione agevolata? E quale inquadramento è compatibile con una prestazione il cui fondamento non sia a carattere associativo ma una vera e propria prestazione di lavoro? La questione sicuramente non può dirsi chiusa.
Rimangono confermate invece: l’aumento della fascia dei compensi esenti di cui al combinato disposto di cui agli art. 67, comma 1, lettera m) e 39, comma 2, Tuir, da 7.500 euro a 10.000 euro, le norme sulla ripartizione dei diritti sportivi del calcio, sull’istituzione del registro degli agenti sportivi, sul fondo sport e periferie, sullo sport bonus e sui contributi previdenziali degli atleti professionisti.
Resta da chiarire la lettura congiunta dell’abrogazione della qualificazione lavoristica delle prestazioni sportive e la norma che impone il divieto di utilizzo del contante per il pagamento dei lavoratori dipendenti e assimilati.
Al momento sembra che, salve le collaborazioni amministrativo – gestionali, per le quali il divieto di utilizzo del contante rimane in vigore, non ci sia l’obbligo di dover effettuare il pagamento delle prestazioni sportive con modalità tracciabili. Si attende però in merito un chiarimento urgente dagli organi competenti.
Lo Studio scrivente, da parte sua, consiglia sempre di procedere con pagamenti tracciati i quali sono maggiormente garantistici in sede di eventuale accertamento con l’Agenzia delle Entrate.