Luglio 2018
Dopo più di trent’anni di “onorato servizio” nel campo Giuslavoristico, Studio Stefani ed i Suoi professionisti del Lavoro hanno deciso rendere pubblica la loro decennale posizione sulla caduta di un “Falso Mito”.
Falso Mito: CCNL di categoria
Mito da sempre in vigore : art.36 della Costituzione
“Articolo 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”
I CCNL di categoria, da sempre proposti come validi erga omnes, sono validi/obbligatori solo per i datori di lavoro iscritti alle associazioni di categoria che hanno sottoscritto il CCNL (cfr. Unindustria, ConfCommecio, Ass.Artigiani e chi più ne ha più ne metta – la giungla della sigle Sindacabili è molto fitta).
La Giurisprudenza di merito ha oramai acquisito il dettato legislativo della Costituzione ed ha sdoganato i contratti “tra le parti” liberi da vincoli normativi ed economici dei CCNL se il datore di lavoro non è iscritto a nessuna associazione di categoria ratificando la “libera volontà tra le parti” (caposaldo del C.C. Italiano) se non in contrasto con i Principi Costituzionali, del Codice Civile e delle Norme Europee (uniche norme valide erga omnes).
Osservazione: se passa a livello legislativo il reddito minimo garantito (già presente in molti Paesi Europei) che fine fanno i CCnl e che forza acquisisce la libera volontà delle Parti e la discrezionalità dei Giudici a entrare nel merito della Giusta Retribuzione???
A voi le opportune considerazioni.
Studio Stefani è comunque a disposizione per analisi e revisioni sulle contrattualistiche aziendali dei rapporti di lavoro.