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Obbligo di pubblicità dei “contributi” ricevuti, nota interpretativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Obbligo di pubblicità dei "contributi" ricevuti

Marzo 2018

Come abbiamo già detto nella nostra precedente circolare, a decorrere dall’anno 2018 le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni nonché con le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, “le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti …. dalle medesime pubbliche amministrazioni nell’anno precedente”.

Tale obbligo non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 (diecimila) euro nel periodo considerato.

Oggi il Ministero del lavoro ha reso nota una propria interpretazione della normativa in riferimento alla decorrenza dell’obbligo.

Decorrenza dell’obbligo

Più precisamente il Ministero ha chiarito che, pur ricorrendo l’obbligo dal 2018, occorre tener distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.

Obbligo rendicontazioneImporti percepiti a decorrere dal 1° gennaio 218
Obbligo pubblicitàEntro il 28 febbraio 2019

Non può inoltre trascurarsi la considerazione che la disposizione in commento necessita di ulteriori esplicitazioni, atte a chiarire l’esatto contenuto dell’obbligo di pubblicità e delle relative modalità di adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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