Marzo 2018
Dottore ma perchè se la mia società produce utili in cassa non ho nulla ed il conto corrente è scoperto?
Dottore ma perchè se mi dice che l’attività operativa va bene fatico comunque a pagare i fornitori?
Dottore come mai non riusciamo a rispettare con continuità le scadenze? Che fine fanno le nostre entrate?
Sono solo alcune delle domande che tipicamente un imprenditore fa al proprio consulente dopo la redazione del bilancio, trovandosi a discutere dell’esercizio appena concluso. Si tratta delle normali perplessità alle quali è necessario dare una risposta puntuale. Alle volte la stessa viene però data semplicemente in maniera discorsiva e così facendo non chiarisce affatto i dubbi dell’interessato. Perché possa essere soddisfatto l’imprenditore, in un sistema in cui calano i fatturati ed i margini di guadagno e il sistema bancario elargisce credito in maniera sempre più restrittiva scottato dalle recenti vicende che lo hanno coinvolto, è necessario redigere il rendiconto finanziario, utilizzandolo però come strumento di programmazione e controllo aziendale e non come semplice adempimento di legge.
Si tratta di un prospetto contabile che mette in relazione le variazioni dei flussi di alcune voci patrimoniali all’inizio e alla fine dell’esercizio considerato, correlando fra loro fonti e impieghi. Le aree d’interesse analizzate sono tre, l’area reddituale operativa, quella di finanziamento e quella di investimento. E’ l’unico prospetto che può far capire dove e come si sono spostati i flussi monetari dell’impresa, quali aree hanno generato ricchezza e quali invece ne hanno assorbito e in che percentuale.
Il bilancio d’esercizio infatti, redatto sulla base del principio di competenza, tralascia la variazione degli aspetti numerari finanziari, non dicendoci dove e come viene generata liquidità. Nello stato patrimoniale la rappresentazione dei mezzi dell’impresa c’è, ma è statica, congelata ad una determinata data, al 31/12. Il rendiconto finanziario è divenuto obbligatorio con il Dl. n. 139/2015, ma solo per quelle imprese che non possono avvalersi della redazione del bilancio abbreviato, ovvero quelle che nel primo o per due esercizi consecutivi, a norma dell’art 2435 bis del C.c. non abbiano superato almeno due dei seguenti tre parametri: ricavi 8 milioni e 800 mila, attivo patrimoniale 4 milioni e 400 mila, dipendenti occupati in media 50 unità. Il rendiconto finanziario al di là dell’obbligatorietà è un ottimo strumento per favorire il processo decisionale aziendale ed è il principale strumento di gestione dei rapporti tra imprese e istituti di credito, soprattutto in ottica di “Basilea 3”, ed anche ai fini del rating di legalità.
Il rendiconto è lo strumento più indicato per il controllo finanziario della gestione aziendale e allo stesso tempo è uno strumento idoneo per le valutazioni d’azienda con il metodo finanziario. Come sempre l’obbligo imposto dal legislatore è stato visto dalla nostra categoria esclusivamente come un aggravio delle già innumerevoli condotte da porre in essere. Tuttavia anche e soprattutto per quelle piccole medie imprese che non adottano sistemi di controllo di gestione interno o programmazione strategica, proprio per quelle per le quali non è obbligatorio quindi, il rendiconto può e potrà diventare fondamentale come base di analisi su cui focalizzarsi. Può essere strumento fondamentale per pianificare ad esempio la distribuzione di dividendi, il pagamento degli interessi passivi o la programmazione di nuovi investimenti. Può consentire al socio un maggiore risultato d’esercizio e quindi rappresentare la base di partenza per ottenere un miglioramento della reddittività aziendale. Pur non essendoci imposto dal legislatore infatti è proprio per le piccole/medie imprese idoneo ad essere un grande strumento facilitatore dal punto di vista di programmazione strategico aziendale.