Maggio 2017
La Manovra correttiva ha recentemente introdotto la possibilità di definire in via agevolata i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, ancora in essere alla data del 24.04.2017, per le quali il contribuente si sia costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016, al fine di deflazionare il contenzioso tributario.
La definizione interessa le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato o grado di giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio.
Le liti pendenti possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.
Per poter accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare, entro il 30 settembre 2017, una specifica domanda, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.
Per ciascuna controversia può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti in un massimo di 3 rate (40% entro il 30 settembre 2017, 40% entro il 30 novembre 2017 e 20% entro il 30 giugno 2018).
Se sono stati già effettuati versamenti in pendenza di giudizio, questi verranno scomputati da quando dovuto, tuttavia la definizione non da luogo a restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.
Si ricorda che il perfezionamento della definizione avviene con l’effettivo pagamento degli importi dovuti e solo in assenza di questi ultimi, con la presentazione della domanda.