Gennaio 2017
I chiarimenti della Lettera Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il 01 dicembre 2016 con la lettera circolare n. 01/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornendo alcuni chiarimenti circa il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche ha posto l’attenzione su alcuni aspetti che devono far riflettere.
La disciplina di tali compensi (che permette a determinati soggetti di erogare compensi non tassabili entro la soglia dei 7.500,00 euro annui) viene dettata dagli art. 90 della L. 289/2002 e ss. modificazioni, dal D.L. 136/2004 (conv, da L. n. 186/2004), dal D. Lgs. n. 81/2015 e, ultimo ma non meno importante, dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, che determina oltremodo i soggetti che possono avvalersi della norma agevolativa.
L’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR annovera tra i redditi diversi: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto….”.
Quindi per poter erogare tale tipologia di compensi esentasse bisogna prima di tutto essere un ente che persegue finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal Coni.
Ed è a questo punto che la Lettera Circolare 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro “entra in gioco” facendo un passo in più rispetto alla norma del Tuir e dando precisi chiarimenti volti a definire l’ambito di applicazione.
La Circolare infatti precisa che: “Per l’individuazione di tali soggetti (dei soggetti che posso erogare compensi – nda) il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”… Tale certificazione attualmente avviene attraverso l’iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive che è stato oggetto di una profonda revisione, fortemente voluta dal C.O.N.I. per eliminare quei fenomeni di elusione riscontrati in sede di verifica. Gli accorgimenti adottati dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate, hanno reso il registro uno strumento idoneo a certificare la natura dell’associazione/società sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS). La corretta individuazione dei soggetti (asd, ssd) eroganti, attraverso il registro delle società sportive, costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo…”
Specificato ciò, una domanda deve sorge spontanea a chi gestisce un’associazione/società sportiva: l’associazione/Società, che eroga tale tipologia di compensi, è in regola con l’iscrizione al Registro del Coni? Ma soprattutto è in regola con quanto prescritto per poter essere iscritta al Registro Coni? C’è la specifica di “DILETTANTISTICA” nella denominazione? Lo statuto contiene gli elementi obbligatori stabiliti dall’art. 148 e dall’art. 90 della L. 289/2002?
Il problema sorge soprattutto in capo a quelle società “sportive” costituite prima della riforma del 2002, con la forma giuridica di SRL (non SSDARL), che non hanno recepito le disposizioni imposte dalla L. 289/2002 e che quindi non hanno adottato nei loro statuti le previsioni introdotte dalla norma per essere considerate società sportive.
Per queste società il problema non è di poco conto, perché il personale ispettivo che effettuerà gli accertamenti dovrà seguire le indicazioni date dalla circolare e quindi disconoscerà il regime agevolato utilizzato per erogare i compensi forfettari alle persone (atleti, allenatori, collaboratori di segreteria, ecc..) che portano avanti l’attività dell’associazione.
È bene non rischiare, vedersi disconoscere quali costi deducibili la totalità dei compensi, oppure, ad esempio, veder convertito il rapporto di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale in rapporto di lavoro subordinato perché mancava l’iscrizione al Coni, può portare ad effetti economicamente disastrosi.