Ottobre 2016
Ogni anno sono oggetto di accertamento e sanzione le trasferte esposte sul libro unico che si rivelano infedeli. In sede di verifica infatti gli ispettori provvedono ad interrogare i dipendenti con domande specifiche, analitiche e molto precise che fanno emergere SEMPRE la corrispondenza o meno delle trasferte alla realtà.
Occorre prestare quindi la massima attenzione, perché l’utilizzo non autentico della voce retributiva individuata come trasferta porta a pesanti conseguenze non solo per gli effetti diretti che si possono creare per non aver assoggettato in tutto o in parte ad imposizione fiscale e contributiva alcuni emolumenti ma anche per le sanzioni connesse al Lul.
Il Ministero del Lavoro parte dalla presunzione che le indennità di trasferta sono utilizzate per mascherare “fittizziamente” emolumenti di altra natura come: straordinari, premi, accordi sul netto in busta, ecc…
L’esposizione contraffatta della trasferta sul Lul fa scattare la condotta di infedele registrazione e comportamento elusivo, con ricadute sotto il profilo contributivo e fiscale perché sottrae da imposizione somme che, invece, avrebbero dovuto esserne assoggettate (quindi elevate sanzioni e riprese contributive e fiscali di portata rilevante). Nell’esperienza più recente abbiamo visto un verbale con addebito di imposte, contributi e sanzioni per 60.000 ad un’azienda di 10 dipendenti corrispondenti ai 5 anni sottoposti ad accertamento
Non è necessario (oltre che vietato) ricorrere a questo “vecchio modus operandi” il costo del lavoro ed il netto in “busta” è possibile strutturarlo legittimamente mediante contrattualistica ad “hoc” che permette una flessibilità del costo del lavoro, una minore incidenza del costo/ora assicurando nel contempo le aspettative di “netto” del dipendente. Perché operare illegittimamente, esporsi a rischi pesanti quando si può operare nelle legalità ottenendo lo stesso risultato?
Lo studio rimane a disposizione per approfondimenti sulla tematica in oggetto.