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Il trattamento contabile/fiscale delle quote dei corsi sportivi

Il trattamento contabile/fiscale delle quote dei corsi sportivi

Febbraio 2016

In molti ci sollevano dubbi su quale sia il corretto trattamento fiscale da tenere in relazione alle quote incassate dai soci/tesserati per la frequenza ai corsi sportivi.

Per risolvere i numerosi dubbi in merito è bene preliminarmente fare qualche premessa:

1- le quote associative annuali e i corrispettivi specifici per la frequenza ai corsi sportivi non rientrano tra le attività commerciali nel caso in cui le associazione sportive dilettantistiche rispettino i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa tributaria;

2- le quote di frequenza ai corsi sportivi, sono considerati corrispettivi specifici versati da soggetti non soci del sodalizio sportivo, ma dallo stesso tesserati  per una Federazione di appartenenza. In questo senso sono comunque riconducibili tra i ricavi istituzionali (a differenza delle somme pagate da non soci e non tesserati che si ritengono a tutti gli effetti, ricavi commerciali);

3- per evitare qualsiasi presunzione di commercialità in sede di controlli, è indispensabile l’iscrizione preventiva a libro soci e/o il tesseramento preventivo di coloro che versano somme a seguito di corrispettivi specifici.

Detto questo la corretta procedura da seguire per l’incasso delle quote di frequenza ai corsi sportivi è, alternativamente:

  • il rilascio, al momento dell’incasso, di singole ricevute (non fiscali) in duplice copia, di cui una da consegnare alla parte. La ricevuta dovrà essere intestata a colui che effettua il pagamento e dovrà contenere: la causale, lo sport praticato, l’importo totale corrisposto e i dati del soggetto che esercita l’attività. Tale ricevuta è idonea al fine di usufruire delle relative detrazioni fiscali. Tuttavia, soprattutto se il pagamento delle quote avviene in più trances, è possibile successivamente emettere un’attestazione riepilogativa.

oppure:

  • il rilascio, sempre al momento dell’incasso, di una fattura. Quest’ultima, ai fini Iva, sarà da considerarsi esente iva art. 10 d.p.r. 633/72, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie risoluzioni. La fattura dovrà essere intestata a colui che effettua il pagamento e dovrà contenere tutti i dati necessari al fine di permettere le detrazioni fiscali ossia la causale, lo sport praticato, l’importo totale corrisposto, i dati del soggetto che esercita l’attività. Si potrà inoltre inserire uno specifico spazio dedicato alla quietanza di pagamento e alla dichiarazione per la detrazione del 19%, ad esempio: “Il sottoscritto….. legale rappresentante dell’Asd…. dichiara che per tale somma, regolarmente pagata il …. si ha diritto ad usufruire di una detrazione di imposta Irpef pari al 19% dell’importo pagato fino ad un massimo di euro 210,00 su base annua e complessivo per ciascuna persona (dai 5 ai 18 anni che frequenta corsi sportivi), ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. i quinquies), D.P.R. 917/1986 e relativo al decreto di attuazione”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 01.08.2018, richiamando l’art. 90 comma 6 della L. 289 del 2002, ha ribadito che l’esenzione dell’imposta di bollo non interessa gli atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L’Agenzia infatti ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti e documenti indicati nell’articolo 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972, in favore delle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sia ancora in vigore.

Si consiglia di distinguere e dividere le ricevute che vengono rilasciate a fronte di prestazioni rientranti nell’attività istituzionale quali ad esempio: “corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione” per le “prestazioni non rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali” a cui si riferisce l’art. 143 del Tuir, nonché i “corrispettivi specifici” per “ le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali” dell’associazione, di cui all’art. 148 del Tuir, e le ricevute che vengono rilasciate a fronte delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2020

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