Gennaio 2016
Con il primo articolo di questo nuovo anno vogliamo porre alla vostra attenzione le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 che riguardano anche gli enti non commerciali, tra cui asd e ssdarl.
Prima disposizione che Vi riportiamo, di sicuro interesse soprattutto per le associazioni e società che non applicano il regime agevolato ex L. 398/91, riguarda l’introduzione dei super-ammortamenti per gli investimenti: per i nuovi beni strumentali acquistati dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 sarà possibile portare in deduzione il 140% del loro valore. La novità ovviamente interessa esclusivamente gli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività commerciale.
Altre disposizioni, generali, ma di cui sicuramente è bene ricordare riguardano la modifica dei termini degli accertamenti tributari che sono stati ampliati. Da quest’anno per l’accertamento delle imposte sui redditi e IVA il termine è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo di imposta 2016). Nel caso invece di omessa presentazione il termine è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui su sarebbe dovuta presentare (quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016). Per i periodi di imposta dal 2010 al 2015 permangono le vecchie regole e quindi: per le violazioni tributarie non costituenti reato la rettifica ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva potrà avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno in caso di omessa presentazione. E’stato invece eliminato il raddoppio dei termini in caso di violazione tributaria di natura penale
Per quanto riguarda i rapporti con Equitalia, la Legge di Stabilità introduce la possibilità per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.
Di importanza sostanziale è poi l’anticipo al 1° gennaio 2016 dell’entrata in vigore del Titolo II del decreto legislativo 158/2015, ossia del corpus delle disposizioni volte a riformare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario, le quali, secondo la decorrenza originaria, avrebbero dovuto trovare applicazione solo a partire dal 2017.
La nuova disciplina sulle sanzioni amministrative, la cui decorrenza come detto viene anticipata al 1° gennaio 2016, con riferimento alle modifiche introdotte per l’istituto del ravvedimento operoso, fanno sì che nel caso in cui il contribuente voglia regolarizzare una violazione, lo stesso possa avvalersi delle nuove misure di riduzione delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Ad esempio, la sanzione per la regolarizzazione di un errore, se effettuata entro 90 giorni, può diminuire ad 1/9 del minimo edittale. Vantaggi potranno aversi anche per i casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si cita in particolare: la riduzione ad un terzo della sanzione in caso di dichiarazione con infedeltà contenute (art. 1. Comma 4, decreto 471/1997), o è conseguenza di un errore sulla competenza; oppure la riduzione della metà della sanzione prevista in caso di presentazione di una dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria( articolo 7, D. Lgs 472/97); o ancora il dimezzamento delle sanzioni in caso di trasmissione delle dichiarazioni (originariamente omesse) entro il termine per la presentazione di quella successiva, in assenza di controlli di natura amministrativa (art. 1, decreto 471/1997).
Per quanto riguarda in specifico, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche si ricorda che in particolare il D.Lgs. 158/2015 aveva cancellato la decadenza delle disposizioni della L. 398/1991 delle sanzioni applicabili in caso di superamento del limite previsto per la tracciabilità delle operazioni finanziarie (attualmente 1.000,00 per operazione) a partire dal 1° gennaio 2017.
Dal dettato della Legge di Stabilità sembrerebbe che anche la decorrenza di tale disposizione sia stata anticipata al 01 gennaio 2016. Se così fosse i vantaggi per le associazioni e le società sportive non sarebbero di poco conto, sia in termini gestori/amministrativi, ma anche e soprattutto in termini di contenzioso, per le contestazioni sollevate dall’Amministrazione finanziaria, non definitive e basate esclusivamente sulla violazione dell’obbligo di tracciabilità che, in fase contenziosa troveranno con buona probabilità una soluzione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in attuazione del principio del favor rei.
Si attendono comunque conferme da parte della dottrina specifica di settore circa l’anticipazione al 01 gennaio 2016 di tale disposizione. Lo Studio vi terrà comunque aggiornati sulle ulteriori interpretazioni che dovessero essere pronunciate.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.