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Erogazioni liberali, quote scuola calcio, condizioni detrazioni IRPEF del 19%

Erogazioni liberali, quote scuola calcio, condizioni detrazioni IRPEF del 19%

Ottobre 2013

L’associazione sportiva, pur essendo un ente non profit, si trova comunque a doversi interfacciare con molti interlocutori nell’esercizio della propria attività e nell’erogazione dei propri servizi.

La legge, in virtù dell’importante ruolo svolto dalle associazioni nel tessuto sociale supporta e incentiva la loro attività garantendo dei benefici a ben determinate categorie di soggetti che con essa si rapportano, da una parte premiando chi le aiuta e dall’altra parte incentivando i possibili utilizzatori dei servizi che esse offrono.

E’ bene quindi che, oltre ad una buona conoscenza delle regole fiscali che la riguardano, chi gestisce l’associazione abbia anche una discreta conoscenza dei vantaggi fiscali per poter sfruttare le potenzialità conseguenti.

Innanzitutto trattiamo i benefici fiscali riservati a coloro che intendono supportare l’attività dell’associazione. E’ bene ricordare che le associazioni e società sportive dilettantistiche possono raccogliere fondi, necessari per il perseguimento dei scopi sociali non solo attraverso la concessione di spazi pubblicitari, sponsorizzazioni o tramite il pagamento delle quote associative. Altra fondamentale forma di raccolta di denaro è costituita dalle erogazioni liberali, eseguite da sostenitori e simpatizzanti, anche per importi non rilevanti, ed effettuate per puro spirito di liberalità, senza necessità di una contropartita economica, per sostenere le finalità dell’associazione.

Innanzitutto è bene che l’associazione, qualora riceva un erogazione in denaro, rilasci apposita ricevuta cartacea a giustificazione delle somme ricevute. Non sono necessarie particolari formalità. E’ sufficiente redigere una dichiarazione con carta intestata della associazione/società con dati dell’erogante e importo ricevuto.

Le erogazioni liberali per effetto dell’art. 15 co. 1 lett. i-ter del TUIR, come sostituita dall’art. 90 co. 9 lett. a) della L. 27.12.2002 n.  289 beneficiano della detrazione del 19% se effettuate da persone fisiche.

E per effetto del rinvio contenuto nell’art. 78 del TUIR, la disciplina dell’art. 15 co. 1 è estesa anche ai soggetti Ires.

Pertanto le erogazioni liberali, a seconda dei casi e secondo certi limiti possono:

  • beneficiare di una detrazione d’imposta del 19%;
  • essere deducibili dal reddito d’impresa o non concorrere a formarlo;
  • essere deducibili dal reddito complessivo.

Stante l’interpretazione dei suddetti articoli non possono beneficiare della detrazione fiscale gli imprenditori individuali e le società di persone (nel qual caso risulta più vantaggioso effettuare l’erogazione liberale come singola persona fisica) mentre ne beneficiano le persone fisiche e i soggetti Ires.

La detrazione spetta per un importo complessivo delle erogazioni liberali non superiore ad euro 1.500 per ciascun periodo d’imposta, quindi la detrazione massima ottenibile è pari a 285 euro.

La  detrazione del 19% è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito:

  • tramite banca (es. bonifico);
  • tramite ufficio postale (versamento sul conto corrente del beneficiario);

oppure mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, carte prepagate, assegni bancari circolari).

Non sono quini detraibili se effettuate in contanti.

Le agevolazioni per coloro che effettuano erogazioni liberali sono ancora più convenienti se l’associazione o società sportiva dilettantistica assume la qualifica di ONLUS (attività rivolta a soggetti svantaggiati).

Infatti le erogazioni liberali effettuate a questo tipo di enti sono:

  • deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100 co. 2 lett. h) del TUIR, per i soggetti residenti;
  • detraibili IRPEF/IRES ai sensi degli art. 15 co. 1 lett. i-bis) e 147 del TUIR, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, residenti , non titolari di reddito d’impresa;
  • detraibili IRES ai sensi degli art. 152 e 154 del TUIR per le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali non residenti;
  • deducibili dal reddito complessivo IRPEF/IRES, ai sensi dell’art. 14 co. 1 – 6 del DL 14.3.2005 n. 35 conv. Nella L. 14.05.2005 n. 80.

Ai sensi dell’art. 100 co. 2 lett. h. TUIR, sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato. Tale disposizione si applica a tutti i titolari di redditi d’impresa, imprenditori individuali, società di persone e enti non commerciali se svolgono attività d’impresa.

Il limite deducibile viene determinato in questo modo: qualora le erogazioni liberali siano effettuate per un importo superiore ai 2.065 euro è possibile calcolare l’ammontare deducibile nella misura corrispondente al 2% del reddito d’impresa dichiarato, qualora, invece, il calcolo della percentuale del reddito d’impresa dichiarato dia luogo ad un importo inferiore a 2.065 euro, la deduzione è consentita fino al limite di 2.065,83 euro.

Per le persone fisiche invece c’è la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro. La detrazione massima ottenibile è quindi 392,51 euro.

Per quanto riguarda invece gli incentivi alla pratica sportiva, l’art. 1 co. 319 lett. a) della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha inserito la lett. i-quinquies) nell’art. 15 co. 1 del TUIR, prevedendo la detrazione Irpef del 19%, anche per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati all’esercizio della pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche che sono state individuate con il D.M. 23.03.2007.

Le spese dovranno riguardare ragazzi di età compresa dai 5 ai 18 anni. L’ammontare massimo è stabilito in 210 euro  (la detrazione massima ottenibile è quindi pari a 39,90 euro, ossia il 19% di 210,00).

Ai fini della fruizione delle detrazione è necessario che la spesa sia certificata da bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai predetti soggetti e recante l’indicazione:

  • della denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale dell’associazione sportiva dilettantistica;
  • la causale del pagamento;
  • l’attività sportiva esercitata;
  • dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
  • dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva;
  • del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

E’ quindi possibile effettuare la spesa con qualunque modalità di pagamento, anche in contanti, a differenza di quanto avviene per la detraibilità delle erogazioni liberali.

Comunque, se l’importo del singolo pagamento dovesse superare i 516,46 euro, diventa obbligatorio usare una modalità di pagamento “tracciabile”, ai sensi dell’art. 25 co. 5 della L. 13.05.99 n. 133, vale a dire bonifici bancari e postali, bollettini di conto corrente postale, carte di credito o bancomat).

Da ultimo si ricorda che per l’associazione sportiva le erogazioni liberali nonché le quote scuola calcio, essendo ricavi istituzionali per l’associazione, non sono assoggettati all’imposta poiché tali erogazioni non sono inerenti all’attività commerciale.

Infatti le erogazioni liberali, come previsto dalla  Ris. 5 agosto 1995, n. 228, del ministero delle finanze – Dipartimento delle Entrate – D.C.AA.GG. e C.T.,  vanno ricondotte nella disciplina dei cosiddetti contributi. Infatti manca la corrispettività delle prestazioni che costituisce uno degli elementi significativi della commercialità, basata questa sulla sinallagmaticità esistente tra le parti che origina obbligazioni reciproche.

Anche per ciò che concerne la disciplina prevista dalla L. 398/91 le erogazioni liberali e le quote della scuola calcio sono escluse dalla base imponibile sulla quale si applica il coefficiente di redditività del 3% e non concorrono  alla determinazione del plafond di 250.000 euro, limite al di sopra del quale non è possibile fruire della stessa legge n. 398.

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