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5 per mille: per lo sport confermato anche per il 2014!

5 per mille: per lo sport confermato anche per il 2014!

 Febbraio 2014 

L’art. 1, comma 2051, della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto la proroga della facoltà di destinazione del 5 per mille dell’Irpef anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013 (730/2014 e UNICO 2014 PF), secondo le modalità analoghe a quelle applicate negli anni precedenti. Ne consegue che, anche nel 2014, i contribuenti potranno esprimere la scelta di destinare il 5 per mille dell’Irpef a sostegno di determinati enti tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inizialmente alle associazioni sportive dilettantistiche non era stato concesso il beneficio del 5 per mille poiché non erano in possesso della personalità giuridica, o della qualifica di ONLUS, o della qualifica di associazione di promozione sociale. Successivamente tale orientamento è cambiato e con la L. 296 del 27 dicembre 2006 è stato introdotto il 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. La norma, al principio, era stata prevista limitatamente all’anno 2006, ma, successivamente, è stata riproposta fino ad oggi. Purtroppo la norma non è “a regime”, ma l’agevolazione deve trovare collocazione annualmente, in un apposita disposizione legislativa, che fortunatamente anche per il 2014 è stata riproposta.

Rientrano tra i destinatari del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato del CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, intendendosi per tale l’avviamento e la formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, l’avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni e l’avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La norma, letteralmente, ha previsto l’estensione del 5 per mille facendo riferimento alle sole associazioni sportive dilettantistiche e non anche alle società sportive dilettantistiche. La non ammissibilità al beneficio delle società sportive dilettantistiche è avvalorata anche dal CONI (si veda la circolare emessa dallo stesso inerente il 5 per Mille 2011) che normalmente rigetta le istanze di iscrizione.

Tuttavia negli elenchi dei soggetti beneficiari previsti nel sito dell’Agenzia delle Entrate sono presenti alcuni soggetti con la qualifica di società sportiva dilettantistica di capitali.

Molto probabilmente le stesse, una volta ricevuto il diniego da parte del CONI, hanno presentato ricorso e vincendolo, sono state successivamente iscritte dall’Agenzia delle Entrate.

Del resto lo stesso CONI, non esclude assolutamente e a priori l’iscrizione, ma sebbene l’orientamento principale sia di negare l’iscrizione alle società di capitali, ha dato segnali di apertura  dichiarando che la valutazione per l’iscrizione alle liste del 5 per mille va valutata di caso in caso, singolarmente. Ogni società sportiva dilettantistica può dimostrare di avere i requisiti necessari per poter essere ammesso alle liste, ossia che l’attività svolta “nulla ha in più rispetto alla stessa svolta da un’associazione sportiva dilettantistica”.

Le associazioni sportive che intendono partecipare al riparto del 5 per mille devono, avendo i requisiti prescritti dai decreti attuativi, chiedere di essere iscritti nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate a seguito di un iter ben preciso.

Tale iscrizione deve essere effettuata, inviando la relativa domanda, a pena di decadenza:

  • esclusivamente in via telematica;
  • entro il 07.05.2014;
  • direttamente dagli enti sportivi dilettantistici interessati, se in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica, oppure tramite gli intermediati abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc)
  • utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).

La domanda di iscrizione, comprende un’autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti necessari per beneficiare del riparto dell’imposta, attestante:

  • la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell’ente;
  • la costituzione ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002;
  • il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • la presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  • l’effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L’Agenzia delle Entrate, in base alle istanze pervenute, pubblicherà un elenco provvisorio dei soggetti partecipanti al riparto entro il 14 maggio.

Qualora i dati pubblicati nella lista non siano corretti, il legale rappresentante dell’ente sportivo interessato può presentare una richiesta di correzione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro il successivo 20 maggio.

Apportate le eventuali variazioni, l’Agenzia delle Entrate pubblica entro la fine del mese di maggio, l’elenco aggiornato dei soggetti ammessi. Una copia dell’elenco definitivo verrà inoltrata anche al CONI, che effettuerà i controlli di sua competenza.

A questo punto i legali rappresentanti degli enti sportivi dilettantistici ammessi nell’elenco devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla presenza dei requisiti necessari per beneficiare del riparto del 5 per mille all’ufficio CONI territorialmente competente. Tale dichiarazione sostitutiva deve essere presentata utilizzando un modello fac-simile previsto dalle disposizioni attuative, allegando il documento d’identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, il tutto a pena di decadenza.

Il CONI a sua volta controllerà la veridicità delle suddette dichiarazioni entro il 31 dicembre 2014.

A questo punto l’elenco definitivo dei soggetti ammessi alla destinazione del 5 per mille e di quelli esclusi sono trasmessi dal CONI all’Agenzia delle Entrate in via telematica, la quale a sua volta pubblicherà sia la lista definitiva degli ammessi che degli esclusi nel suo sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ai beneficiari,  iscritti negli elenchi definitivi, spettano le quote del 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti che hanno indicato il codice fiscale specifico del beneficiario e, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni indirette, in relazione all’imposta dei contribuenti che non hanno indicato uno specifico beneficiario o lo hanno indicato in maniera errata.

E’ bene ricordare che si perde il diritto alla corresponsione delle somme relative al 5 per mille qualora l’ente risulti aver cessato l’attività o non svolgere più attività che dia diritto al beneficio, oppure abbia diritto ad un importo complessivo inferiore a 12 euro.

Ultimo ma non meno importante, i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto, utilizzando uno specifico modulo dal quale risulti, tramite anche una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme attribuite e le modalità con le quali sono state impiegate.

Tale rendiconto deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle suddette somme. Qualora si siano percepite somme per importi pari o superiori a 20.000,00 euro, il rendiconto andrà altresì inoltrato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la compilazione, all’Amministrazione competente che ha erogato le somme, per consentirne il controllo.

I soggetti che, invece, hanno percepito importi inferiori a euro 20.000,00 non sono tenuti all’invio della relazione, ma dovranno esibirla solo previa richiesta delle Amministrazioni competenti. Dovranno altresì conservare tutta la documentazione per 10 anni.

Si ricorda che nel sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicate tutte le informazioni inerenti il 5 per mille e la procedura di iscrizione negli elenchi.

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