Settembre 2014
La legge 289 del 2002 ha aperto nuove possibilità per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, sdoganando le forme giuridiche della società di capitali e la cooperativa, tuttavia, mentre la Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata è ormai “in uso comune”, la “sorella” società cooperativa dilettantistica, risulta dai più sconosciuta e sottovalutata. In realtà quest’ultima si può definire altrettanto interessante, dato che mantiene, come vedremo successivamente, tutti i vantaggi sia delle A.S.D. che delle S.S.D. a R.L..
Iniziamo con lo spiegare brevemente cosa sono queste cooperative. L’art. 2511 del codice civile le definisce “…società a capitale variabile con scopo mutualistico”.
Ci sono diversi tipi di cooperativa, possiamo infatti individuare cooperative a mutualità di lavoro, di consumo, imprenditoriale o consortile, di diritto e ancora cooperative a mutualità prevalente e non prevalente.
Lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica per il tramite di una società cooperativa può essere decisamente conveniente.
Particolarmente interessante risulta essere il modello di cooperativa a mutualità di lavoro nelle ipotesi in cui si prevede di avere personale dipendente e nel caso in cui siano previsti compensi e rimborsi spese per gli atleti. Infatti la qualifica di socio può competere sia a lavoratori impegnati nell’attività di gestione e nella manutenzione delle attrezzature sia agli atleti impegnati nell’attività sportiva, come anche agli allenatori ed ai soggetti che prestano la loro opera a diretto supporto dell’attività agonistica (es. massaggiatori, direttori sportivi…).
O ancora, il modello della cooperativa sociale per lo svolgimento dell’attività sportiva nelle discipline paraolimpiche può svolgere una funzione di rilievo nel mondo dello svantaggio fisico.
La natura mutualistica delle cooperative ben si concilia con l’assenza del fine di lucro prevista per gli enti sportivi. Il fine mutualistico delle cooperative esclude a priori il fine lucrativo in quanto la finalità principale delle stesse è quella di perseguire in modo prevalente o non prevalente la mutualità.
Se la società cooperativa vuole caratterizzarsi come “sportiva dilettantistica” dovrà seguire le specifiche disposizioni previste per questo speciale tipo di società, oltre a dover rispettare gli elementi base previsti dalla disciplina generale. Prima di tutto, lo statuto, oltre a contenere gli elementi specifici per la cooperativa, dovrà essere integrato con le disposizioni più restrittive previste dall’art. 90 della L. 289/2002. Senza queste disposizioni la società non potrà mai rientrare nell’alveo degli enti sportivi dilettantistici.
Tra le varie disposizioni si ricorda che per poter rispettare le previsioni della L. 289/2002, anche nelle società cooperative deve essere esplicitamente esclusa ogni forma di remunerazione del capitale di rischio mediante riparto dell’utile d’esercizio.
La denominazione sociale oltre alla specifica dicitura “sportiva dilettantistica” dovrà contenere obbligatoriamente la locuzione di società cooperativa, che non può essere utilizzata da società che non hanno lo scopo mutualistico.
Le società cooperative si costituiscono per atto pubblico e devono essere iscritte all’Albo delle società cooperative, nella specifica sezione coerente con lo scopo mutualistico perseguito dalla società. Le società cooperative sportive dilettantistiche dovranno inoltre essere iscritte al CONI nell’apposito registro.
Le società cooperative sportive, come per le SSDARL acquisiscono la personalità giuridica e, pertanto, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.
E’ bene ricordare che per procedere alla costituzione di una cooperativa i soci devono essere almeno nove, tuttavia è consentita la costituzione di cooperative con almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata (infatti quando si costituisce una cooperativa si può optare perché sia regolamentata dalle norme della spa o della srl).
La qualità di socio è legata al possesso di requisiti soggettivi fissati dalla legge e dell’atto costitutivo. Alle società cooperative si applica il principio della “porta aperta” in forza del quale non devono essere introdotte particolari difficoltà nelle modalità di accesso o di recesso dei soci e il principio di “democraticità” per cui “ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota e delle azioni possedute”.
L’ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli amministratori e serve il consenso degli stessi per la successiva trasmissione delle quote. L’atto costituivo può vietare la circolazione delle partecipazioni salvo il diritto di recesso riconosciuto ai soci. In ogni caso la liquidazione della quota deve essere effettuata con le modalità previste dall’art. 2535 c.c..
Il capitale sociale è variabile in funzione del numero dei soci e le modificazioni del capitale non determinano modifiche dell’atto costitutivo.
Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo-gestionale, gli organi della società cooperativa sono:
– l’assemblea dei soci;
– l’organo amministrativo (consiglio di amministrazione);
– l’organo di controllo (collegio sindacale)-eventuale;
– altri organi previsti dallo statuto.
L’assemblea opera con le regole previste dal Codice Civile per le società (spa o srl a seconda della scelta).
Per quanto riguarda l’organo amministrativo, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Resta valida anche per le cooperative la norma che vieta ai componenti dell’organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Per quanto riguarda la fiscalità delle cooperative, queste sono primariamente destinatarie di disposizioni agevolative “generali” ossia applicabili alla totalità delle cooperative (relative alle somme destinate a riserve indivisibili, ai prestiti sociali e ai risconti), nonché delle disposizioni agevolative previste per le società/associazioni sportive e specificamente:
– le disposizioni della L. 16.12.91 del 398 e successive modificazioni;
– la disposizione contenuta nell’art. 148 co. 3 del TUIR.
Inoltre anche alle società cooperative dilettantistiche si applica i seguenti regimi in deroga alle normative generali:
– disciplina per i compensi corrisposti a sportivi dilettanti (art. 67 e 69 del Tuir);
– l’agevolazione per l’attività gratuita prestata dai dipendenti pubblici (Art. 90 co. 23 L. 289/2002);
– l’agevolazione per le spese di pubblicità (art. 90 co. 8 L. 289/2002);
– l’esenzione dalle tasse di concessione governativa (art. 13-bis del DPR 26.10.1972 N. 641);
– la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche (art. 15 c. 1 lett. 1-ter del TUIR);
Si specifica che le cooperative sportive dilettantistiche mantengono la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dell’art. 73 c. 1 lett. a) del TUIR in quanto l’assenza del fine di lucro non influisce su tale qualificazione fiscale. Il reddito è pertanto determinato secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR con l’applicazione delle agevolazioni specifiche attribuite alle società cooperative.
In estrema sintesi, l’adozione della cooperativa sportiva ha come punti di forza: il modello mutualistico, che permette di gestire una pluralità di soci secondo il principio della “porta aperta” e della “democraticità” e la personalità giuridica che conferisce autonomia patrimoniale perfetta indipendentemente dal patrimonio della società a tutela dei patrimoni personali chi opera in nome e per conto della stessa.
Essa, può essere un utile strumento per gestire adeguatamente la complessità di un’azienda non profit, per garantire una maggiore trasparenza amministrativa a vantaggio della base sociale, nonché migliorare il ricorso al credito e usufruire dei regimi agevolati per il sostegno alla cooperazione.
Tutti questi aspetti positivi devono comunque essere valutati alla luce della maggior complessità amministrativa e gestionale che l’adozione della cooperativa può comportare rispetto alle ASD.
Ultimo aggiornamento: 05 ottobre 2020