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Incremento dell’imposta di bollo

Incremento dell'imposta di bollo

Luglio 2013

PREMESSA

Per effetto dell’art. 7-bis co. 3 del DL 26.4.2013 n. 43, inserito in sede di conversione nella L. 24.6.2013 n. 71, sono stati aumentati gli importi dell’imposta di bollo stabiliti in misura fissa.

In particolare, a seguito degli aumenti, gli atti che erano soggetti ad imposta di bollo nella misura fissa:

– di 1,81 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 2,00 euro;

– di 14,62 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 16,00 euro.

L’aumento dell’imposta di bollo è stato disposto al fine di reperire risorse per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell’Abruzzo colpiti dal terremoto dell’aprile 2009.

DECORRENZA DEGLI AUMENTI

I nuovi importi dell’imposta di bollo in misura fissa si applicano a decorrere dal 26.6.2013 (data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione 71/2013).

Poiché ai fini dell’imposta di bollo il momento impositivo coincide con il momento di formazione dell’atto, le nuove misure dell’imposta di bollo si applicano agli atti formati dal 26.6.2013.

AMMONTARE DEI NUOVI IMPORTI

L’aumento dell’imposta di bollo concerne gli importi dell’imposta fissa precedentemente stabiliti in 1,81 e in 14,62 euro, i quali, ovunque ricorrano, sono rideterminati, rispettivamente, in 2,00 e in 16,00 euro.

Pertanto, dal 26.6.2013, gli atti che:

– fino al 25.6.2013 erano soggetti all’imposta di bollo nella misura di 1,81 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 2,00 euro;

– fino al 25.6.2013 erano soggetti all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 16,00 euro.

IMPORTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO:
fino al 25.6.2013dal 26.6.2013
1,81 euro2,00 euro
14,62 euro16,00 euro

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo può essere pagata “in modo virtuale” o mediante assolvimento presso un intermediario abilitato che emette un apposito contrassegno telematico (art. 3 del DPR 642/72).

Per quanto concerne il pagamento ad intermediari abilitati (es. tabaccai), si rileva che già dal 26.6.2013 è possibile richiedere all’intermediario l’emissione del contrassegno nelle nuove misure (2,00 o 16,00 euro).

I contribuenti che siano ancora in possesso dei “vecchi” contrassegni da 1,81 euro e da 14,62 euro possono tuttora utilizzarli, integrandoli nella misura opportuna. In detta ipotesi i contribuenti possono quindi richiedere l’emissione di contrassegni:

– da 0,19 euro, per integrare i vecchi contrassegni da 1,81 euro;

– da 1,38 euro, per integrare i vecchi contrassegni da 14,62 euro.

SANZIONI E RESPONSABILITÀ PER IL PAGAMENTO

Nel caso in cui, in relazione ad un atto formato dal 26.6.2013, si continui a corrispondere l’imposta di bollo nella misura di 1,81 o 14,62 euro, si configurano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 642/72.

Ad esempio, se un medico, il 27.6.2013, appone sulla fattura (esente da IVA e di ammontare superiore a 77,47 euro) il “vecchio” contrassegno da 1,81 euro, in luogo di quello da 2,00 euro, ai sensi dell’art. 25 co. 1 del DPR 642/72, è dovuta la sanzione che va dal 100% al 500% della maggiore imposta dovuta di 0,19 euro.

RESPONSABILITÀ

Per quanto concerne la responsabilità per il mancato pagamento, la ris. Agenzia delle Entrate 18.11.2008 n. 444 (in relazione alle fatture emesse da medici) ha ricordato che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti, ma che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano il documento non in regola con il bollo.

Pertanto, anche il paziente che riceve dal medico la fattura “carente” dal punto di vista dell’imposta di bollo risulta solidamente responsabile del pagamento della differenza di imposta.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 22 del DPR 642/72, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul bollo (nel nostro esempio, il paziente che riceve la fattura del medico), alla formazione del quale non abbia partecipato, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l’atto all’ufficio delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l’atto (il medico).

Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell’irrogazione della relativa sanzione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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