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Investimenti in start up

Investimenti in start up

Ottobre 2012

Il Decreto sviluppo-bis (Dl 179/2012) vara il meccanismo dello sconto fiscale per chi investe nelle start up innovative.

L’articolo 29, comma 4, del citato decreto stabilisce che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti Ires il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative. La percentuale è elevata al 27% per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Per la creazione della start up innovativa sono richiesti requisiti obbligati, riferiti alla: forma giuridica, residenza, genesi, anzianità e limiti dimensioni e dei requisiti alternativi, che riguardano: le spese in ricerca e sviluppo, forza lavoro e privativa industriale.

La percentale di deduzione del 20% o del 27% va calcolata rispetto alla somma investita nel capitale sociale, inoltre dovrebbero assumere rilievo gli aumenti di capitale, nonchè gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto che non comportino obbligo di restituzione. Il riferimento normativo alla società investita appare, invece, escludere la rilevanza dei conferimenti di beni in natura nonchè di prestazioni d’opera o servizi.

L’investimento massimo in una o più delle società in esame ammesso in deduzione non può, inoltre, eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di euro. La deuzione può generare ai fini Ires una perdita deducibile.

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